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Document 31993D0511
93/511/EEC: Commission Decision of 3 September 1993 fixing the Community financial contribution to the implementation of a third programme for the exchange of officials competent for veterinary matters
93/511/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1993 che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
93/511/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1993 che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
GU L 239 del 24.9.1993, p. 29–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1993
93/511/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1993 che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 24/09/1993 pag. 0029 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0162
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1993 che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario (93/511/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 34, considerando che, nel quadro della nuova strategia relativa ai controlli veterinari, l'attuazione di programmi di scambio di funzionari competenti nel settore risulta importante per favorire l'instaurazione di rapporti di maggior fiducia tra i servizi veterinari; considerando che il Consiglio ha previsto, all'articolo 22 della direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), ed all'articolo 21 della direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5), modificata dalla decisione 92/438/CEE (6), l'organizzazione di programmi di scambio per i funzionari abilitati ad effettuare controlli sui prodotti e sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi; considerando opportuno tener conto dei risultati e dell'esperienza derivanti dalla realizzazione del primo programma di scambi, effettuato in forza della decisione 91/280/CEE della Commissione (7), e del secondo programma di scambi effettuato in forza della decisione 93/88/CEE della Commissione (8); considerando opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità destinato a sostenere l'attuazione di questo terzo programma; considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario definito in allegato beneficia di un contributo finanziario della Comunità. Articolo 2 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili del programma di scambio. 2. Gli Stati membri d'origine: - continuano a retribuire i propri funzionari per la durata del programma di scambio, - si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di soggiorno per il loro funzionari; le autorità degli Stati membri hanno cura che le spese di soggiorno dei loro funzionari siano adeguate alla situazione dello Stato membro ospitante; - assumono, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di trasferta corrispondenti ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo di destinazione, nonché le spese di trasferta, nello Stato membro ospitante, tra il luogo in cui vengono fornite le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo trattino ed il primo posto di ispezione assegnato e tra quest'ultimo ed il secondo posto d'ispezione assegnato; - provvedono, ove necessario, a che venga impartita un'adeguata formazione linguistica ai funzionari in questione; - prima della partenza, informano i loro funzionari sulle condizioni finanziarie, nonché sulla natura e l'organizzazione dei loro programmi di scambi. 3. Gli Stati membri ospitanti: - prendono le disposizioni necessarie per l'inserimento dei funzionari ospitati; - provvedono a che questi ultimi vengano informati circa l'organizzazione generale e le procedure di controllo, alla luce della normativa comunitaria e di quella nazionale. Articolo 3 1. La partecipazione finanziaria della Comunità copre le spese sostenute dagli Stati membri d'origine, menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino. Essa copre altresì le spese degli Stati membri d'origine sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, entro un massimale di 1 000 ECU per funzionario che riceve una formazione linguistica. 2. Gli Stati membri possono beneficiare di un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione di presentare alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1993, una dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, attestante che le spese previste nell'articolo 2 sono state effettivamente sostenute conformemente alla normativa nazionale. Articolo 4 1. La Commissione rifonde agli Stati membri le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 su presentazione dei documenti giustificativi anteriormente al 15 febbraio 1994. 2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare: - una dichiarazione dello Stato membro ospitante, - un elenco delle fatture relative alle spese sostenute dallo Stato membro d'origine, - una copia della normativa nazionale vigente nello Stato membro d'origine, relativa alle spese considerate nel programma di scambio, - un elenco delle fatture relative alle spese per la formazione linguistica sostenute dallo Stato membro d'origine. Tali fatture potranno essere richieste dalla Commissione in occasione di ogni eventuale controllo. Articolo 5 1. Anteriormente al 31 marzo 1994, la Commissione redigerà un bilancio tecnico e finanziario, sulla base delle relazioni prestate anteriormente al 15 febbraio 1994 dalle autorità degli Stati membri responsabili per il coordinamento. Le relazioni conterranno una sezione dedicata alle osservazioni dei funzionari che hanno partecipato al programma di scambio. 2. L'esperienza acquisita verrà valutata al fine di migliorare ed approfondire i programmi successivi. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (6) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. (7) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 40. (8) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 48. ALLEGATO I. PRINCIPI GENERALI 1. In linea generale, i funzionari da prendere in considerazione saranno veterinari, addetti a controlli su prodotti e animali vivi provenienti dai paesi terzi. In ogni caso essi dovrano aver maturato un'esperienza in materia di controlli, anche nella loro organizzazione. 2. Nel paese ospitante i funzionari svolgeranno un ruolo di osservatori in un posto di controllo all'importazione di prodotti e/o di animali vivi provenienti dai paesi terzi, fatte salve mansioni materiali eventualmente assegnate dal capoposto ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante potranno, di concerto con le autorità dello Stato membro di origine, decidere che i funzionari svolgano la loro attività nel servizio che li ospita; a tal fine questi ultimi sono autorizzati ad espletare le mansioni corrispondenti ai compiti loro affidati. In tal caso, e per la durata dello scambio, la responsabilità civile del funzionario straniero nell'esercizio delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionario dello Stato membro ospitante. I funzionari saranno soggetti alle consuete norme di riservatezza ed alle misure disciplinari vigenti nel posto di assegnazione. Essi assumeranno un impegno formale in tal senso. II. DURATA 1. Il programma di scambio inizierà verso il 15 ottobre 1993. 2. La durata del programma di scambio è di un mese, compreso il periodo d'informazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino. Il programma di scambio comprenderà l'assegnazione a due posti d'ispezione. III. TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FUNZIONARI /* Tabelle: v. GUCE */