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Document 31993D0478

    93/478/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l' applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (159a deroga)

    GU L 224 del 3.9.1993, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/478/oj

    31993D0478

    93/478/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l' applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (159a deroga)

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 03/09/1993 pag. 0033 - 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (159a deroga)

    (93/478/CECA)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, decidono da vari anni di accordare ai paesi terzi che fruiscono delle preferenze generalizzate vantaggi tariffari all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici CECA, sotto forma di sospensioni tariffarie totali, senza limiti quantitativi per alcuni tipi di prodotti o sotto forma di sospensioni tariffarie totali nei limiti di contingenti fissati per altri tipi di prodotti;

    considerando che la Commissione è associata al negoziato di queste concessioni e alle decisioni dei rappresentanti dei governi che le mettono in vigore e che le decisioni in questione vengono prese con il suo pieno accordo;

    considerando che concessioni del genere sono contemplate dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, la quale stabilisce che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, conceda deroghe agli obblighi tariffari fissati da detta raccomandazione, per motivi di politica commerciale;

    considerando che la decisione 92/584/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio (3) che definisce le concessioni tariffarie, è stata adottata dagli Stati membri con l'accordo della Commissione; che essa soddisfa ai criteri fissati dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 per le deroghe; che quindi si deve autorizzare la deroga relativa alle concessioni in oggetto;

    considerando che gli Stati membri sono stati consultati in ordine al progetto della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi che derivano dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, alle importazioni di prodotti siderurgici provenienti da e originari di paesi terzi e contemplati dal trattato CECA, le sospensioni tariffarie derivanti dalla decisione 92/584/CECA.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Essa è applicabile durante il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

    (2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

    (3) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 46.

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