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Document 31993D0435

93/435/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

GU L 201 del 11.8.1993, p. 28–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/1996; abrog. impl. da 396D0624

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/435/oj

31993D0435

93/435/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 11/08/1993 pag. 0028 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0148


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/435/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/344/CEE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che è necessario tener conto degli eventi politici verificatisi nell'ex Stato cecoslovacco;

considerando che l'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE riguarda le importazioni di carni fresche di animali domestici della specie bovina, ivi compresa la specie Bubalus bubalis e Bison-bison;

considerando che il Canada intende esportare nella Comunità europea carni fresche di animali della specie Bison-bison; che a questo scopo le autorità di quel paese hanno inserito il controllo di tali carni nel loro piano di controllo dei residui nelle carni fresche esportate nella Comunità europea;

considerando che i risultati dell'ultima missione in Brasile, per quanto riguarda la ricerca dei residui nelle carni fresche, hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile continuare ad autorizzare le importazioni di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da questo paese;

considerando inoltre che le autorità ceche, slovacche, croate e slovene hanno trasmesso i rispettivi piani per la ricerca dei residui negli animali vivi e nelle carni fresche esportate nella Comunità europea;

considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità dell'Estonia e della Bielorussia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere questi due ultimi paesi nell'elenco per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi;

considerando che, in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne, è necessario infine eliminare talune ambiguità per migliorare la chiarezza della decisione;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 138 del 9. 6. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

Questo è un elenco di massima. Le importazioni devono infatti rispettare le condizioni di salute animale e pubblica che si impongono

PARTE 1 ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

/* Tabelle: v. GUCE */

PARTE 2 COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.

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