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Document 31993D0430

93/430/CEE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 1993, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici

GU L 198 del 7.8.1993, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/430/oj

31993D0430

93/430/CEE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 1993, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 07/08/1993 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0230


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1993 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici

(93/430/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone che le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica siano definite per gruppi di prodotti;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche di un prodotto debbano essere valutate in rapporto ai criteri specifici per i gruppi di prodotti;

considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 880/92, i gruppi di prodotti, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo e il rispettivo periodo di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7, previa applicazione della procedura di consultazione di cui all'articolo 6;

considerando che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato, nell'ambito di un forum consultivo, i principali ambienti interessati;

considerando che le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La definizione del gruppo di prodotti è la seguente:

« Lavatrici a caricamento frontale e a caricamento verticale, escluse le macchine a doppio tamburo e le lavatrici-asciugatrici ».

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La durata di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici specifici scade il 30 giugno 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA PER LE LAVATRICI A. Criteri chiave Tali criteri sono basati sui principali impatti ambientali emersi dalla valutazione « dalla produzione alla distruzione » del prodotto.

Per la concessione del marchio di qualità ecologica tutti i valori limite devono essere rispettati.

i) Consumo di energia elettrica

La macchina deve avere un consumo pari o inferiore a 0,23 kWh di energia elettrica per kg di biancheria in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 per un lavaggio in acqua fredda di capi di cotone senza prelavaggio a 60 °C.

La macchina deve avere un consumo pari o inferiore a 0,11 kWh di energia elettrica per kg di biancheria in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 per un lavaggio in acqua fredda di capi di cotone senza prelavaggio a 40 °C.

ii) Consumo di acqua

La macchina deve avere un consumo pari o inferiore a 17 litri d'acqua per kg di biancheria in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 per un lavaggio di capi di cotone senza prelavaggio a 60 °C o a 40 °C.

iii) Consumo di detersivo

La macchina deve avere una perdita pari o inferiore al 5 % del detersivo in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 con aggiunta dal detersivo tramite la vaschetta di distribuzione.

B. Criteri ottimali di funzionamento I criteri ottimali di funzionamento indicano le caratteristiche delle lavatrici che contribuiscono meno all'impatto complessivo del prodotto sull'ambiente. I livelli qualitativi indicati da tali criteri riflettono la miglior prassi ambientale. Per ottenere la concessione del marchio di qualità ecologica tutti questi criteri devono essere rispettati.

i) Istruzioni per l'utilizzatore

1. Sulla macchina vi devono essere segni grafici chiari per individuare le regolazioni che si devono effettuare a seconda del tipo di tessuto e del lavaggio.

2. Sulla macchina vi devono essere segni grafici chiari per individuare i programmi e le opzioni che permettono un risparmio di acqua e di energia.

3. Al consumatore devono essere fornite chiare indicazioni per comunicargli:

- che è preferibile usare la macchina a pieno carico;

- quale sia la temperatura di lavaggio più opportuna a seconda del tipo di tessuto;

- quale sia la quantità di detersivo necessaria in rapporto alla durezza dell'acqua, alla quantità di biancheria e al grado di sporcizia;

- quale sia l'installazione più opportuna della lavatrice per ottenere il miglior uso dell'opzione caricamento acqua calda/acqua fredda, se disponibile sulla macchina, e dare alcuni suggerimenti in rapporto al combustibile usato per la produzione domestica di acqua calda;

- quale sia la corretta selezione dei tessuti;

- quali siano i casi in cui può essere necessario un prelavaggio, se esso è previsto nel programma;

- quanta energia elettrica e acqua consuma la macchina a seconda della temperatura e del carico e a seconda che vi sia o meno l'opzione caricamento acqua calda/acqua fredda;

- che la lavatrice è fabbricata con materiali riciclabili e che dovrebbe essere eliminata tenendone conto.

ii) Incoraggiamento al riciclaggio

Qualora i seguenti materiali polimerici siano presenti nelle varie componenti in quantità superiore a 50 g, essi devono essere identificati con un marchio permanente:

- polipropilene,

- polistirolo,

- PVC,

- HDPE,

- LDPE,

- ABS,

- poliammide,

- altri.

La marcatura deve usare i simboli o i termini abbreviati indicati nella norma ISO 1043.

C. Criteri relativi alle prestazioni i) Lavaggio

La macchina deve rimuovere almeno il 20 % delle macchie di un campione è tessuto di prova LPRM (Laboratorio federale di prova dei materiali di ricerca) sporcato con nerofumo, in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 a 60 °C.

La macchina deve rimuovere almeno il 6 % delle macchie di un campione di tessuto di prova LPRM sporcato con nerofumo, in una prova effettuata secondo la norma CEI 456 a 40 °C.

ii) Risciacquo

La macchina deve avere una capacità di risciacquo di almeno 60 diluizioni, come indicato nella norma CEI 456.

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