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Document 31993D0401

93/401/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

GU L 177 del 21.7.1993, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1994; abrog. impl. da 394D0150

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/401/oj

31993D0401

93/401/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 21/07/1993 pag. 0028 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

(93/401/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1o gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie;

considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi;

considerando che, la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati;

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che per il momento il termine del 1o gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/34/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/34/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.

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