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Document 31993D0401
93/401/EEC: Commission Decision of 16 June 1993 deferring, as regards the import of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production from third countries, the date referred to in Article 16 (2) of Directive 92/34/EEC
93/401/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
93/401/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
GU L 177 del 21.7.1993, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1994; abrog. impl. da 394D0150
93/401/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 21/07/1993 pag. 0028 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (93/401/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1o gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie; considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi; considerando che, la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati; considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che per il momento il termine del 1o gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/34/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/34/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.