Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3761

    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che adegua, a decorrere dal 1º luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    GU L 383 del 29.12.1992, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3761/oj

    31992R3761

    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che adegua, a decorrere dal 1º luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0174
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0174


    REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3761/92 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1992

    che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 113,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1992,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto al 1° luglio 1992:

    a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 937 FB » è sostituito da « 6 180 FB »,

    - all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 646 FB » è sostituito da « 7 959 FB »,

    - all'articolo 69, seconda frase dello statuto ed all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo « 13 659 FB » è sostituito da « 14 219 FB »,

    - all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 833 FB » è sostituito da « 7 113 FB ».

    Articolo 2

    Con effetto al 1° luglio 1992, la tabella degli stipendi base mensili figuranti all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Con effetto al 1° luglio 1992, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII allo statuto è fissato:

    - a 3 710 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

    - a 5 687 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

    Articolo 4

    Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1992 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 1, lettera a).

    Articolo 5

    Con effetto al 1° luglio 1992, la data « 1° luglio 1991 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto, è sostituito da « 1° luglio 1992 ».

    Articolo 6

    1. Con effetto al 16 maggio 1992, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nei paesi o luoghi qui appresso, sono fissati come segue:

    Grecia 93,7

    Italia (tranne Varese) 120,1

    Varese 112,0

    Paesi Bassi 105,4

    Portogallo 95,2

    Regno Unito (tranne Culham) 126,7

    2. Con effetto al 1° luglio 1992 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o luoghi qui appresso, sono stabiliti come segue:

    Belgio 100,0

    Danimarca 121,1

    Germania (tranne Berlino e Monaco) 96,1 (*)

    Berlino 107,1

    Monaco 106,0

    Grecia 81,0

    Spagna 107,7

    Francia 114,5

    Irlanda 97,8

    Italia (tranne Varese) 113,4

    Varese 105,8

    Lussemburgo 100,0

    Paesi Bassi 101,1

    Portogallo 95,5

    Regno Unito (tranne Culham) 120,4

    Culham 102,9

    (*) Fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in seguito alla proposta della Commissione del 10 settembre 1991 (SEC(91)1612 def.).

    3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili.

    Articolo 7

    Con effetto al 1° luglio 1992, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 8

    Con effetto al 1° luglio 1992, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1), sono fissate a 10 752, 16 228, 17 743 e 24 191 BFR.

    Articolo 9

    Con effetto al 1° luglio 1992, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2), si applica il coefficiente 3,847570.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. HURD

    Top