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Document 31992R3567

    Regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

    GU L 362 del 11.12.1992, p. 41–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 32001R2550

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3567/oj

    31992R3567

    Regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

    Gazzetta ufficiale n. L 362 del 11/12/1992 pag. 0041 - 0046
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0118
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0118


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3567/92 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 1992

    recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (2), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed f), l'articolo 5 ter, paragrafo 4 e l'articolo 5 quater, paragrafo 2,

    considerando che, ai fini dell'attuazione del regime dei limiti individuali istituito dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessario definire le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti limiti, tenuto conto in particolare dei problemi specifici inerenti alle associazioni di produttori e ai diversi tassi di premio nel settore ovino e caprino; che è inoltre necessario definire alcuni termini affinché l'articolo 5 bis suddetto possa essere applicato;

    considerando che è opportuno, tenuto conto dell'effetto regolatore che il regime dei limiti individuali esercita sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare; che è altresì opportuno adottare misue adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari unicamente per i fini previsti;

    considerando che l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative; che, per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti temporaneamente, tenendo conto naturalmente della situazione specifica dei piccoli produttori; che tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritti senza trasferimenti dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti; che occorre altresì disporre che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;

    considerando che va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore mettendo fine alla sua attività;

    considerando che l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i traferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di un quadro giuridico, onde salvaguardare la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori; che è opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;

    considerando che la scelta della campagna 1991 come campagna di riferimento comporta problemi di transizione che devono essere risolti; che, pur avendo cura che il numero totale di diritti esistenti non venga aumentato al di là del numero di diritti acquisiti e/o potenziali corrispondenti alla sola campagna 1991, è necessario prevedere l'attribuzione iniziale di diritti a taluni produttori che si trovano in situazioni specifiche; che, per tener conto delle circostanze eccezionali a seguito delle quali un produttore non ha chiesto il premio per la campagna 1992 pur avendo ottenuto il premio per la campagna 1991, è necessario prevedere la possibilità per tale produttore di ricevere diritti dalla riserva nazionale; che inoltre, conformemente al principio del legittimo affidamento, è necessario prevedere, sotto forma di attribuzione di diritti supplementari, una compensazione al produttore il cui limite individuale non raggiunga il livello normale a causa della partecipazione ad un programma comunitario di estensivazione;

    considerando che le isole Canarie sono soggette soltanto dal 1° luglio 1992 alle disposizioni della politica agraria comune, in particolare a quelle del regime dei premi per pecora; che per tale motivo i limiti individuali dei produttori situati in questo territorio non possono essere fissati mediante riferimento ai premi concessi per la campagna 1991; che tuttavia, per restare quanto più possibile vicini alla situazione economica del 1991, è opportuno fissare i limiti individuali sulla base ed entro il limite del numero di capi censiti in tale territorio nel 1991 e tenendo conto dei premi concessi ai produttori per la campagna 1992;

    considerando che il passaggio dal regime esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2069/92 al regime dei limiti individuali può determinare, in taluni Stati membri, problemi particolari connessi ai trasferimenti dei diritti al premio da parte dei produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle aziende rispettive; che occorre disporre, per il corretto funzionamento del mercato, che tali Stati membri adottino le misure opportune per risolvere questi problemi, nel rispetto sempre del vincolo esistente tra produttore e diritti al premio quale risulta dal regime istituito dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/85;

    considerando che per poter controllare il nuovo regime la Commissione dev'essere debitamente informata dalle autorità nazionali sui dati essenziali della sua applicazione; che è quindi indispensabile fare obbligo agli Stati membri di comunicarle le informazioni necessarie;

    considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Limiti individuali

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei limiti individuali per produttore istituito dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater del regolamento (CEE) n. 3013/89.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri stabiliscono per ogni produttore singolo o socio di un'associazione di produttori un limite individuale in base ai criteri stabiliti dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89. Tale limite non può in nessun caso essere inferiore a 10.

    2. Per quanto concerne le associazioni di produttori costituite nel corso della campagna 1992, il premio è corrisposto all'associazione nel limite del numero totale di capi per i quali il premio è stato concesso ai soci per la campagna 1991 a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89.

    Un limite individuale viene fissato per ogni socio produttore per la campagna 1993. Se il tipo di associazione non consente di individuare per ogni singolo produttore la proprietà dei capi di bestiame, il limite è calcolato applicando la chiave di ripartizione notificata dall'associazione per la campagna 1992 al numero di capi indicato nel primo comma.

    3. Al più tardi 15 giorni prima della scadenza del periodo previsto dallo Stato membro per la presentazione delle domande di premi per la campagna 1993, l'importo del limite individuale viene notificato ad ogni singolo produttore.

    Nella notifica è indicato il numero di animali per i quali il produttore ha diritto al premio a tasso pieno e quello per il quale ha diritto al premio a tasso ridotto (50 %).

    Qualora il numero di premi da versare per la campagna 1991 non sia stato ancora fissato definitivamente a causa di una controversia fra il produttore e l'autorità competente, la notifica può fare riferimento a un limite individuale provvisorio.

    Qualora l'applicazione, per la campagna 1991, dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (1) abbia comportato l'esclusioine dal beneficio del regime del premio per la campagna 1992, il limite individuale si basa sul numero di animali ammissibili accertato al momento del controllo che ha dato luogo all'applicazione di tale disposizione.

    4. Il coefficiente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 diventa defintivo solamente quando il numero totale di animali ammissibili di cui allo stesso paragrafo è stato confrontato con il numero complessivo di premi concessi in base alle domande ritenute ammissibili.

    Articolo 3

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89:

    a) per « campagna più vicina » si intende la campagna - antecedente quella del 1991 - in cui non esistevano le circostanze addotte; per quanto riguarda tuttavia l'Italia e la Grecia, la campagna più vicina è la campagna 1992;

    b) possono essere considerate « circostanze naturali » le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84, nonché le circostanze seguenti, sempreché queste si siano verificate prima della presentazione della domanda o anteriormente al termine di presentazione delle domande di premio per la campagna 1991 e che siano riconosciute dall'autorità competente:

    - una grave catastrofe naturale che abbia danneggiato seriamente l'azienda del produttore,

    - la distruzione accidentale delle risorse foraggere o dei fabbricati del produttore destinati all'allevamento del gregge ovino e/o caprino,

    - una epizoozia a cui è seguita la macellazione di almeno metà del gregge ovino e/o caprino del produttore.

    Articolo 4

    Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 aprile 1993,

    - la somma dei limiti individuali, ripartita per tipo di regione (svantaggiata e non svantaggiata) e per tasso del premio (tasso pieno e tasso ridotto); la Commissione raffronta tale somma con il totale dei premi concessi in base alle domande giudicate ammissibili per la campagna 1991;

    - il numero dei diritti supplementari al premio attribuiti ai produttori in virtù dell'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, precisando il tipo di circostanze naturali addotte.

    TITOLO II

    Riserve nazionali

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - entro il 31 dicembre 1992, la percentuale di riduzione approvata in applicazione dell'articolo 5 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

    - entro il 31 dicembre 1992, se e in qual misura hanno deciso di alimentare le rispettive riserve a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89.

    2. A decorrere dalla campagna 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - entro il 30 aprile di ogni campagna, il numero di diritti al premio ceduti senza compenso alla riserva nazionale nel corso della campagna precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza cessione dell'azienda;

    - anteriormente al 30 aprile di ogni campagna, il numero di diritti al premio attribuiti, a norma dell'articolo 5 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, nel corso della campagna precedente;

    - anteriormente al 30 aprile di ogni campagna, il numero totale dei diritti al premio attribuiti nel corso della campagna precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva nazionale supplementare.

    Articolo 6

    1. Qualora il produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive;

    b) nel caso in cui il produttore non faccia valere la totalità dei suoi diritti nel corso delle tre campagne successive, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati nel corso delle tre campagne succitate e li versa nuovamente nella riserva nazionale.

    2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 e fatti salvi i casi eccezionali debitamente comprovati, se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propri diritti durante due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale.

    TITOLO III

    Trasferimento dei diritti e cessione temporanea

    Articolo 7

    1. Il numero minimo di diritti al premio che possono formare oggetto di trasferimento parziale senza cessione dell'azienda è fissato come segue:

    - 10 % del numero che rappresenta l'entità del gregge di animali ammissibili, con un massimo di 50, per i produttori che abbiano almeno 50 diritti;

    - 5 diritti per i produttori che abbiano da 20 a 49 diritti.

    Per i produttori che abbiano meno di 20 diritti non è previsto un numero minimo.

    2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la notifica alle competenti autorità dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

    Tale notifica deve essere effettuata entro il termine che sarà fissato dallo Stato membro e comunque con un anticipo minimo di due mesi sul primo giorno del (primo) periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro.

    Per la campagna 1993 tale notifica è tuttavia effettuata entro la data stabilita dallo Stato membro.

    3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti ceduti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.

    4. La cessione temporanea può riguardare soltanto campagne intere, e deve vertere almeno sul numero minimo di animali di cui al paragrafo 1. Nell'arco dei cinque anni decorrenti dalla prima cessione il produttore deve utilizzare direttamente, salvo trasferimento, la totalità dei suoi diritti durante almeno due campagne consecutive. Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, la cessione diviene inefficace. Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione dei programmi stessi.

    Articolo 8

    Qualora al produttore che trasferisce oppure cede temporaneamente i diritti si applichino i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89:

    a) nel caso in cui egli trasferisca oppure ceda temporaneamente diritti a tasso ridotto (50 %) ad altro produttore che non abbia superato tali limiti, il numero dei diritti acquisiti da quest'ultimo è ridotto del 50 % e i diritti diventano diritti a tasso pieno;

    b) nel caso in cui egli trasferisca oppure ceda temporaneamente diritti a tasso pieno ad altro produttore che abbia già superato i suddetti limiti, il numero dei diritti acquisiti da quest'ultimo in forza del trasferimento o della cessione temporanea viene raddoppiato e i diritti diventano diritti a tasso ridotto (50 %).

    Articolo 9

    In caso di trasferimento e di cessione temporanea, gli Stati membri stabiliscono il nuovo limite individuale e comunicano ai produttori interessati, anteriormente all'inizio del primo periodo previsto dallo Stato membro per la presentazione delle domande di premio, il numero di diritti al premio a tasso pieno e il numero di diritti a tasso ridotto (50 %).

    Articolo 10

    Il produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che decide di non utilizzare più tali terreni e di trasferire tutti i suoi diritti ad altro produttore è assimilato al produttore che venda o comunque trasferisca la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

    Articolo 11

    Gli Stati membri i quali prevedano che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste al presente titolo III. In tal caso:

    - gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

    - qualora si effettui il trasferimento dei diritti al premio, o della cessione temporanea ai sensi del precedente trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta dalle competenti autorità dello Stato membro al produttore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento della riserva ad altro produttore acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta a questo produttore dalle stesse autorità.

    Tali disposizioni devono inoltre garantire che per la parte dei diritti diversa da quella di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe derivato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello che verrà chiesto al produttore che riceverà diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

    TITOLO IV

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 12

    1. I produttori che abbiano fatto domanda di premio per la prima volta nel 1992, avendo ereditato o rilevato l'azienda da un produttore che aveva beneficiato del premio nel 1991 e che ha cessato la produzione ovina nel 1992, ottengono i diritti che questi avrebbe ottenuto se avesse continuato a produrre nel 1992.

    Oltre all'utilizzazione delle riserve di cui all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri possono concedere diritti al premio ai produttori non contemplati dal primo comma che abbiano fatto domanda per la prima volta nel 1992. Tuttavia, il numero totale dei diritti così concessi in ciascuno Stato membro non può in alcun caso superare il totale dei diritti potenziali corrispondenti ai produttori che hanno ottenuto il premio nel 1991 e che hanno cessato la produzione nel 1992 senza che un successore o altri abbia rilevato l'azienda nel 1992, nonché ai produttori di cui al paragrafo 2. Qualora il numero di diritti così concessi sia inferiore al numero dei suddetti diritti potenziali, la differenza può essere versata nella riserva nazionale.

    2. I produttori che abbiano ottenuto il premio nel 1991 ma che, a causa di circostanze eccezionali, non abbiano chiesto il premio per il 1992 pur continuando a produrre possono, se del caso, ricevere diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale.

    3. Al produttore che durante la campagna 1991 ha partecipato ad un programma di estensivazione della produzione a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (1) viene assegnato, dietro sua richiesta e al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per la campagna 1991 e il numero dei premi versati per la campagna che precede quella in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma summenzionato. In tal caso:

    a) il produttore non è autorizzato a trasferire o cedere temporaneamente i suoi diritti nelle tre campagne successive;

    b) qualora il produttore non faccia valere la totalità dei propri diritti nelle tre campagne successive, lo Stato membro ritira e versa nuovamente nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati nelle tre campagne precitate.

    4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 e a quelle dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (2), gli Stati membri, per quanto concerne la campagna 1993, possono prevedere un periodo specifico per la presentazione delle domande di premio per:

    - i produttori di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

    - i produttori ai quali i limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento fossero stati comunicati dopo la data limite stabilita dallo Stato membro per la presentazione delle domande, qualora tale limite risultasse superiore alla domanda inizialmente presentata.

    Tale periodo specifico non deve tuttavia oltrepassare il 30 giugno 1993.

    5. Ai produttori insediati nel territorio delle isole Canarie e che hanno chiesto il premio per la prima volta per la campagna 1992 sono attribuiti diritti al premio alle seguenti condizioni:

    a) è fissato un massimale regionale corrispondente ai dati statistici che rappresentano il numero di pecore e di capre presenti nel 1991 sul territorio considerato; tale massimale non può essere superiore a 178 000 capi;

    b) nell'ambito del massimale regionale è fissato un limite individuale per produttore, tenendo conto del numero di capi per i quali il premio è stato concesso per la campagna 1992, nonché degli elementi correttori di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

    6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, anteriormente al 30 giugno 1993, le disposizioni nazionali d'applicazione nonché il numero dei diritti al premio accordati in virtù dei paragrafi da 1 a 5.

    7. Le domande presentate per la campagna 1993 per un numero di animali superiore ai limiti individuali stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento verranno ridotte fino al numero corrispondente ai limiti stessi.

    Articolo 13

    Gli Stati membri adottano, se necessario, misure transitorie opportune per risolvere in modo equo i problemi che dovessero sorgere, nei rapporti contrattuali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, tra produttori che non sono proprietari di tutti i terreni da essi sfruttati e i proprietari dei terreni in caso di trasferimento di diritti al premio o di altri atti aventi lo stesso effetto. Siffatte misure possono essere adottate soltanto per risolvere le difficoltà inerenti all'introduzione di un regime di diritto al premio connesso al produttore e devono comunque rispettare i principi che disciplinano tale vincolo.

    Articolo 14

    Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

    A tal fine, se il risultato finale delle operazioni aritmetiche è un numero non intero, viene preso in considerazione il numero intero più vicino. Tuttavia, se detto numero non intero sta esattamente a metà fra due numeri interi, viene preso in considerazione il numero intero superiore.

    Articolo 15

    Gli Stati membri adottano tutte le altre misure appropriate necessarie per garantire la corretta applicazione del regime dei limiti individuali. Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 16

    Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 3013/89 la Germania terrà conto delle strutture agricole esistenti nei nuovi Laender, nonché della prevista evoluzione delle strutture di produzione agricola degli stessi.

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (2) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

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