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Document 31992R3550

    Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 361 del 10.12.1992, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. impl. da 32010R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3550/oj

    31992R3550

    Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 10/12/1992 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0114
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0114


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/92 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando che gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) stabiliscono i tassi forfettari in base ai quali sono rimborsate le spese di trasporto dei prodotti da distribuire agli indigenti della Comunità; che è necessario stabilire tassi diversi per il trasporto su mezzi refrigerati e non refrigerati; che è pertanto opportuno modificarne l'allegato II; che è necessario che tale misura acquisti efficacia a partire dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3149/92;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO II

    SPESE DI TRASPORTO

    Carni bovine, burro e altri prodotti su mezzo di trasporto frigorifero

    - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,05 ECU/t

    Cereali e riso

    - per i primi duecento chilometri: 5,50 ECU/t

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,02 ECU/t

    Olio d'oliva

    - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

    Latte in polvere

    - per i primi duecento chilometri: 10,00 ECU/t

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

    Altri prodotti

    - per i primi duecento chilometri: 6,00 ECU/t

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,03 ECU/t »

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