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Document 31992R3550
Commission Regulation (EEC) No 3550/92 of 9 December 1992 amending Regulation (EEC) No 3149/92 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
GU L 361 del 10.12.1992, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. impl. da 32010R0807
Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 10/12/1992 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0114
REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/92 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità (1), in particolare l'articolo 6, considerando che gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) stabiliscono i tassi forfettari in base ai quali sono rimborsate le spese di trasporto dei prodotti da distribuire agli indigenti della Comunità; che è necessario stabilire tassi diversi per il trasporto su mezzi refrigerati e non refrigerati; che è pertanto opportuno modificarne l'allegato II; che è necessario che tale misura acquisti efficacia a partire dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3149/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50. ALLEGATO « ALLEGATO II SPESE DI TRASPORTO Carni bovine, burro e altri prodotti su mezzo di trasporto frigorifero - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,05 ECU/t Cereali e riso - per i primi duecento chilometri: 5,50 ECU/t - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,02 ECU/t Olio d'oliva - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t Latte in polvere - per i primi duecento chilometri: 10,00 ECU/t - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t Altri prodotti - per i primi duecento chilometri: 6,00 ECU/t - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,03 ECU/t »