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Document 31992R3491

    Regolamento (CEE) n. 3491/92 della Commissione, del 2 dicembre 1992, relativo alla concessione alle Azzorre di un aiuto forfettario alla produzione di barbabietole e di un aiuto specifico alla trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco

    GU L 353 del 3.12.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32003R0043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3491/oj

    31992R3491

    Regolamento (CEE) n. 3491/92 della Commissione, del 2 dicembre 1992, relativo alla concessione alle Azzorre di un aiuto forfettario alla produzione di barbabietole e di un aiuto specifico alla trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco

    Gazzetta ufficiale n. L 353 del 03/12/1992 pag. 0021 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0076
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0076


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3491/92 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1992 relativo alla concessione alle Azzorre di un aiuto forfettario alla produzione di barbabietole e di un aiuto specifico alla trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12,

    considerando che l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero nelle Azzorre nonché la concessione di un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre;

    considerando che, per garantire l'efficacia di tali aiuti, occorre precisare le relative modalità d'applicazione, in particolare i requisiti minimali per la concessione degli aiuti, come pure le formalità amministrative da espletare;

    considerando che è opportuno prevedere disposizioni in materia di indebito pagamento degli aiuti;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1600/92 è entrato in vigore il 1o luglio 1992; che d'altro canto, avendo il Portogallo già applicato per la campagna di commercializzazione 1992/1993 le condizioni e i criteri stabiliti dal presente regolamento, è opportuno applicare quest'ultimo a decorrere dalla suddetta campagna;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, il Portogallo versa ai bieticoltori delle Azzorre e alle imprese di trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco nelle Azzorre, rispettivamente, l'aiuto forfettario all'ettaro e l'aiuto specifico per la trasformazione di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1600/92.

    Articolo 2

    1. Per beneficiare dell'aiuto forfettario all'ettaro prima della raccolta i bieticoltori dichiarano le superfici seminate ai servizi competenti designati dal Portogallo. Essi presentano contestualmente per iscritto la domanda di concessione dell'aiuto.

    2. Le superfici ammissibili all'aiuto devono avere, per produttore, una dimensione minima di:

    a) 0,1 ha per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

    b) 0,2 ha per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

    c) 0,3 ha per le campagne di commercializzazione successive.

    3. La domanda di aiuto è ammissibile soltanto se la produzione di barbabietole per ettaro è di almeno 25 tonnellate.

    4. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere versato soltanto una volta effettuate la raccolta e la consegna delle barbabietole al trasformatore. Quest'ultimo comunica ai servizi competenti i quantitativi di barbabietole consegnate da ciascun produttore.

    Articolo 3

    1. Ai fini della concessione dell'aiuto specifico per la trasformazione, l'impresa di trasformazione presenta agli uffici competenti una domanda scritta. La domanda indica la produzione di zucchero bianco ottenuta dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre ed è accompagnata:

    a) dalla prova d'acquisto delle barbabietole per ciascun produttore che le ha consegnate alla trasformazione e

    b) a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, l'impegno scritto di non raffinare zucchero greggio durante il periodo di trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco.

    2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere versato soltanto dopo la constatazione definitiva della produzione di zucchero bianco ottenuta dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre.

    Articolo 4

    1. Il Portogallo prende tutti i provvedimenti necessari affinché gli aiuti siano concessi entro il limite corrispondente a una produzione nelle Azzorre di 10 000 t di zucchero bianco per campagna di commercializzazione.

    2. Il Portogallo prende tutti i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, segnatamente, quelli relativi alla presentazione delle domande di concessione degli aiuti, al controllo dei documenti giustificativi, nonché al controllo delle superfici e dei quantitativi di barbabietole raccolte e di zucchero bianco prodotto.

    Articolo 5

    Il Portogallo comunica alla Commissione:

    a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i provvedimenti complementari adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;

    b) entro quarantacinque giorni lavorativi dalla fine di ciascuna campagna di commercializzazione:

    - le superfici e l'importo globale per cui è stato chiesto e versato l'aiuto forfettario all'ettaro,

    - i quantitativi di zucchero bianco prodotto e l'importo globale versato per l'aiuto specifico alla trasformazione.

    Articolo 6

    La conversione in escudos portoghesi si effettua:

    a) per l'aiuto di cui all'articolo 2, applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'ultima consegna delle barbabietole all'impresa di trasformazione;

    b) per l'aiuto di cui all'articolo 3, applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui il Portogallo ha determinato la produzione definitiva dell'impresa di trasformazione in oggetto.

    Articolo 7

    1. Nel caso d'indebito pagamento di un aiuto, gli uffici competenti procedono al recupero delle somme versate maggiorate degli interessi, decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto e fino al suo effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero secondo il diritto nazionale portoghese.

    2. L'aiuto recuperato nonché gli interessi vengono versati agli organi od uffici pagatori, che li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), proporzionalmente al finanziamento comunitario.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

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