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Document 31992R3092
Commission Regulation (EEC) No 3092/92 of 27 October 1992 re- establishing the levying of customs duties on products of categories No 62, 84 and 96 (order No 40.0620, 40.0840 and 40.0960), originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d' ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d' ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 311 del 28.10.1992, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d' ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 28/10/1992 pag. 0016 - 0017
REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/92 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali; considerando che per i prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 13, 3 e 78 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina: Numero d'ordine Categoria (unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0620 62 (tonnellate) 5606 00 91 5606 00 99 Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5807 10 10 5807 10 90 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5808 10 00 5808 90 00 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 40.0840 84 (tonnellate) 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali 40.0960 96 (tonnellate) 5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99 Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).