Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3092

Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d' ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 311 del 28.10.1992, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3092/oj

31992R3092

Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d' ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 28/10/1992 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/92 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 13, 3 e 78 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine Categoria (unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0620 62

(tonnellate) 5606 00 91

5606 00 99 Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5807 10 10

5807 10 90 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5808 10 00

5808 90 00 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 40.0840 84

(tonnellate) 6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali 40.0960 96

(tonnellate) 5603 00 10

5603 00 91

5603 00 93

5603 00 95

5603 00 99

ex 5807 90 10

ex 5905 00 70

6210 10 91

6210 10 99

ex 6301 40 90

ex 6301 90 90

6302 22 10

6302 32 10

6302 53 10

6302 93 10

6303 92 10

6303 99 10

ex 6304 19 90

ex 6304 93 00

ex 6304 99 00

ex 6305 39 00

6307 10 30

ex 6307 90 99 Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Top