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Document 31992R2919
Commission Regulation (EEC) No 2919/92 of 7 October 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by intervention agencies and intended for export after processing and amending Regulation (EEC) No 569/88
Regolamento (CEE) n. 2919/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine con osso detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione previa trasformazione e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88
Regolamento (CEE) n. 2919/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine con osso detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione previa trasformazione e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88
GU L 292 del 8.10.1992, pp. 11–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/04/1994; abrogato da 394R0764
Regolamento (CEE) n. 2919/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine con osso detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione previa trasformazione e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 08/10/1992 pag. 0011 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/92 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1992 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine con osso detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione previa trasformazione e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte giacenti nei magazzini d'intervento comunitari; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (6), destinate ad essere trasformate ed esportate; considerando che, per il corretto svolgimento dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare e ai criteri di partecipazione; considerando che, a garanzia della trasformazione delle carni e della loro esportazione è necessario prevedere la costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2388/92 (8); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono messi in vendita, per l'esportazione previa trasformazione nella Comunità, circa 30 000 t di quarti anteriori detenuti dall'organismo d'intervento italiano, circa 10 000 t di quarti anteriori detenuti dall'organismo d'intervento francese e circa 10 000 t di quarti anteriori detenuti dall'organismo d'intervento tedesco. 2. I quarti anteriori di cui al paragrafo 1 devono essere trasformati in prodotti contemplati in uno o più dei seguenti codici prodotto (9): - 1602 50 90 125, - 1602 50 90 325, - 1602 50 90 425, - 1602 50 90 525. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88, (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77. 4. Il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 910 ECU/t. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 15 ottobre 1992. 6. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto: a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro; b) può essere respinta se è presentata da una persona fisica o giuridica la cui capacità di eseguire correttamente la trasformazione e/o l'esportazione sia messa in dubbio da informazioni attendibili esistenti sul suo conto; c) deve essere corredata: - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare nei propri stabilimenti le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 2, - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate; d) deve riguardare un quantitativo minimo di 4 000 t. 2. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 Agrec B; telefax (32-2) 296 60 27]. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni del paragrafo 1. 3. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le offerte o eventualmente le domande di acquisto dei richiedenti che rappresenta. 4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata dalla quale si possano desumere la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per verificare che vi sia corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e dei prodotti trasformati. Articolo 3 1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a sei mesi. 2. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione deve aver luogo entro nove mesi e la relativa prova deve essere presentata nei dieci mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di vendita. 3. I prodotti trasformati devono essere esportati nei dodici mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di vendita. Articolo 4 1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 10 ecu per 100 kg. 2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84, le cauzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera a) dello stesso articolo sono sostituite da una sola cauzione. L'importo della cauzione è fissato a 120 ecu per 100 kg di carne con osso. La trasformazione della carne nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e la loro esportazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento costituiscono un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10). Le altre disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 restano di applicazione, per quanto di ragione. Articolo 5 I prodotti esportati nel quadro del presente regolamento beneficiano di restituzioni soltanto se sono fabbricati a norma del regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (11). Gli importi delle restituzioni e il tasso di conversione agricolo sono quelli in vigore alla data indicata all'articolo 1, paragrafo 5. Articolo 6 Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 - « Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » - è aggiunta la seguente voce e relativa nota in calce: « 44. Regolamento (CEE) 2919/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine con osso detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione previa trasformazione e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 (44). a) Per la spedizione di carni bovine destinate alla trasformazione: casella 44 del documento amministrativo unico, ovvero nella casella più idonea del documento utilizzato: 1. Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 2919/92] Til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 2919/92] Zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2919/92] Ðñïïñéaeueìaaíï ãéá ìaaôáðïssçóç êáé ãéá ìaaôÝðaaéôá aaîáãùãÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2919/92] Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2919/92] Destiné à l'exportation après transformation [règlement (CEE) no 2919/92] Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2919/92] Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 2919/92] Destinada à transformaçao e à exportaçao posterior [Regulamento (CEE) no 2919/92]; 2. data della conclusione del contratto di vendita; 3. peso delle carni all'uscita dalle scorte d'intervento. b) Per l'esportazione del prodotto finito: - casella 104 dell'esemplare di controllo T 5: deve essere debitamente compilata; - casella 106 dell'esemplare di controllo T 5: - data della conclusione del contratto di vendita, - peso delle carni all'uscita dalle scorte d'intervento; - casella 107 dell'esemplare di controllo T 5: regolamento (CEE) n. 2919/92. (44) GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 11. » Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6. (9) GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 12. (10) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (11) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel.: (069) 1 56 4772/3; Telex: 04 11 156; Telefax: (069) 1 56 4791; Teletext: 6990 732 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476