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Document 31992R2454
Council Regulation (EEC) No 2454/92 of 23 July 1992 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State
Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro
Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro
GU L 251 del 29.8.1992, p. 1–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/1999
Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 251 del 29/08/1992 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0134
REGOLAMENTO (CEE) No 2454/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , visto il parere del Comitato economico e sociale(3) , considerando che l'istituzione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; considerando che questa disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita; che occorre prevedere un'attuazione graduale; considerando che occorre assicurare il libero accesso dei vettori non residenti a determinati tipi di servizi regolari specializzati di trasporto effettuati nella zona frontaliera degli Stati membri, quando la prossimità del luogo di stabilimento del vettore consente di assicurare in modo appropriato la continuità del servizio, in particolare ai fini della sicurezza delle persone trasportate; considerando che per ora occorre escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli altri servizi regolari per cui l'adempimento delle condizioni succitate non è comprovato; che in futuro occorrerà riesaminare questa situazione; considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili ai trasporti di cabotaggio; considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni; considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento; considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in funzione di essa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Qualsiasi vettore di viaggiatori su strada per conto terzi, il quale: - sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo, e - sia autorizzato in tale Stato, in conformità della legislazione comunitaria, ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali, è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento. Detti trasporti nazionali vengono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio». Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «servizi regolari» sono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare; b) «servizi regolari specializzati» sono i servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori; c) «circuiti a porte chiuse» sono i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori; d) «veicoli» sono gli autoveicoli atti a trasportare, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo; e) «zona frontaliera» è una zona che si estende su una profondità di 25 km in linea d'aria a partire dalla frontiera comune di due Stati membri. Articolo 3 1. Fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione ad effettuare trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi non regolari è limitata ai circuiti a porte chiuse. Dopo tale data i trasporti di cabotaggio sono ammessi per tutti i servizi non regolari. 2. I vettori che dispongono di una sede o di altro stabilimento nella zona frontaliera di uno Stato membro limitrofo possono effettuare nella zona frontaliera di uno Stato membro trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi regolari specializzati destinati: a) al trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori; b) al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti, a condizione che: - i punti di partenza e di destinazione dei servizi di trasporto si trovino nella zona frontaliera dello Stato membro ospitante e - la distanza totale del trasporto non superi 50 km in linea d'aria in ciascun senso. 3. Il Consiglio riesamina la situazione dei servizi regolari diversi da quelli previsti al paragrafo 2 in base alla relazione della Commissione di cui all'articolo 12, tenendo conto segnatamente delle disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri in materia di controllo e di procedure di autorizzazione dei servizi regolari. Articolo 4 1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori: a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità; c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie; d) durata della guida e del riposo; e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4) , si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali. 3. Le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. 4. Qualora si constati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Articolo 5 Ai vettori che ne facciano richiesta e che soddisfino alle condizioni fissate nell'articolo 1, lo Stato membro di stabilimento rilascia un attestato conforme al modello raffigurato nell'allegato I. L'autorità o l'ente competente in detto Stato per il rilascio dell'attestato è anche competente per il suo ritiro temporaneo o definitivo, in particolare a titolo delle sanzioni previste dall'articolo 10, paragrafo 4. Tale attestato, o una sua copia certificata conforme, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito su richiesta degli agenti addetti al controllo. Articolo 6 1. I trasporti di cabotaggio sono effettuati in base a un documento di controllo che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito su richiesta degli agenti addetti al controllo. 2. Il documento di controllo è composto di un foglio di viaggio e di una raccolta delle traduzioni del foglio di viaggio. 3. Il foglio di viaggio, il cui modello figura nell'allegato II, deve contenere le seguenti informazioni: a) i punti di partenza e di destinazione del servizio; b) le date di partenza e di fine del servizio. 4. I fogli di viaggio sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato membro di stabilimento. Il modello del libretto dei fogli di viaggio figura all'allegato II. 5. Per i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo. Tuttavia, il foglio di viaggio è compilato sotto forma di riepilogo mensile. 6. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti. Articolo 7 1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, fermo restando che questo termine può essere ridotto dalla Commissione a un mese nel caso di cui all'articolo 8, l'autorità o l'ente competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti. Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato III. 2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatile ai sensi del paragrafo 1. Articolo 8 1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti. 2. Ai fini del paragrafo 1 per: - «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica» si intende la comparsa, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tali da provocare un'eccedenza importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di viaggiatori su strada; - «zona geografica» si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri. 3. La Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 9, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo. 4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Queste ultime misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla data di applicazione delle misure di salvaguardia decise dalla Commissione. 5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa. Alla decisione del Consiglio sono applicabili i termini di validità previsti dal paragrafo 3, secondo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Se, nel termine previsto al secondo comma, il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva. 6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Articolo 9 La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Detto comitato ha il compito di consigliare la Commissione: - su qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, - sulle misure destinate a risolvere la grave perturbazione del mercato di cui all'articolo 8, segnatamente sull'applicazione pratica di dette misure. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 10 1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento. 2. Fatti salvi eventuali procedimenti penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti in occasione di un trasporto di cabotaggio sul suo territorio. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e conformemente al paragrafo 3. 3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l'infrazione. Qualora vengano presentati un attestato o una copia certificata conforme falsificati, il documento falsificato è immediatamente ritirato e trasmesso con la massima tempestività all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore. 4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le infrazioni accertate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e, in caso di infrazioni gravi o ripetute, possono corredare la suddetta notifica di una richiesta di sanzioni. In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; dette autorità devono tenere conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante ed accertarsi che le sanzioni comminate al vettore siano complessivamente proporzionali all'infrazione o alle infrazioni cui sono state applicate. La sanzione comminata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, può giungere sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore di viaggiatori su strada. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono inoltre, in forza del diritto interno, tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate in conformità del presente paragrafo. Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano presentare appello dinanzi ad un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione di carattere amministrativo di cui siano stati oggetto. Articolo 12 1. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento e in particolare all'incidenza dei trasporti di cabotaggio sul mercato dei trasporti nazionali, nonché sull'opportunità di prevedere un'estensione del campo d'applicazione di detto regolamento ad altri servizi regolari di trasporto di viaggiatori. Eventualmente, e in base alle conclusioni della relazione, essa presenta al Consiglio una proposta di regolamento. 2. Il Consiglio delibera con la massima celerità, alle condizioni previste dal trattato, sull'eventuale proposta della Commissione di cui al paragrafo 1. Articolo 13 Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla Commissione. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993; tuttavia gli articoli 8 e 9 sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. COPE (1) GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 13. GU n. C 301 del 26. 11. 1988, pag. 8. (2) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 125. (3) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 60. (4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1). ALLEGATO I MODELLO DI ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PRIMO COMMA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (Formato DIN A4) (Prima pagina dell'attestato) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento) Stato membro di stabilimento Sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente Attestato n. .................... per i trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento (trasporti di cabotaggio). Il presente attestato conferma che: . . . (2) è autorizzato/a in conformità della legislazione comunitaria ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali. In seguito a sanzioni applicate sono imposte le seguenti restrizioni: Stato membro in cui si applica la restrizione Sigla distintiva del paese (1) Tipo e durata della restrizione Il presente attestato è valido dal ........................................ al . Rilasciato a ........................................, addì . . (3) (Seconda pagina dell'attestato) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento) Disposizioni generali Il presente attestato permette di effettuare i trasporti di cabotaggio negli Stati membri conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 29 agosto 1992, pag. 1). Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono ritirarlo qualora un vettore: - abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il rilascio dell'attestato; - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato. In caso di falsificazione l'attestato o una copia certificata conforme possono essere ritirati dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro. L'originale dell'attestato o una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. (1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB). (2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore. (3) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato. ALLEGATO II MODELLO DI LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 (Formato DIN A4) (Prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento) Stato membro di stabilimento Sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente Libretto n. . LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO (VIAGGIATORI) conforme al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 29 agosto 1992, pag. 1). Il presente libretto è valido fino al . Rilasciato a ........................................, addì . . (2) (Retro della prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento) Disposizioni generali 1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, uno dei quali deve essere compilato prima dell'inizio del servizio di trasporto di cabotaggio al quale si riferisce. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio. Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino, delle presenti disposizioni generali, il foglio di viaggio è compilato sotto forma di riepilogo mensile indicando ai punti 4 e 5 tutte le date in cui sono stati effettuati i servizi in questione. 2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli. 3. Il foglio di viaggio, accompagnato da una raccolta delle traduzioni, deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio di cabotaggio. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo. Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino, delle presenti disposizioni generali, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo. 4. Ogni foglio di viaggio deve essere compilato in modo ben leggibile e indelebile. 5. I fogli di viaggio utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento. 6. Occorre rilevare che, per quanto concerne: - i servizi non regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai circuiti a porte chiuse fino al 31 dicembre 1995. A partire da tale data, in materia di cabotaggio sono ammessi tutti i servizi non regolari; - i servizi regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai servizi regolari specializzati effettuati in una zona frontaliera e destinati al trasporto domicilio-lavoro di lavoratori e al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti. Gli altri servizi regolari sono esclusi dal cabotaggio. 7. I trasporti di cabotaggio sono soggetti, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori: a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità; c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori, e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie; d) durata della guida e del riposo; e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/92. 8. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali. MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 LIBRETTO N. ............................. Foglio di viaggio n. ............................. Servizio di trasporto di cabotaggio (viaggiatori) (Carta - DIN A4) Stato membro di stabilimento - Sigla distintiva del paese: . Libretto n. . Foglio di viaggio n. . 1. Nome(i) del conducente/dei conducenti: . . . 2. Nome(i) del/dei vettore(i) e indirizzo(i): . . . 3. Percorso: a)punto(i) di partenza del servizio: . . b) punto(i) di destinazione del servizio: . . c) chilometraggio complessivo del servizio: . . 4. Data di partenza: . 5. Data di fine: . 6. Numero di viaggiatori: . 7. Modifiche impreviste riguardanti lo svolgimento del viaggio: . . . (1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB). (2) Timbro dell'autorità o entecompetente che rilascia il libretto. ALLEGATO III MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI DURANTE IL .... (TRIMESTRE) .... (ANNO) DA VETTORI STABILITI IN .... (NOME DELLO STATO MEMBRO) Stato membro ospitante Numero di viaggiatori Numero di viaggiatori/km Tipo di servizi Tipo di servizi regolari specializzati non regolari regolari specializzati non regolari D F I NL B L GB IRL DK GR E P Totale cabotaggio