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Document 31992R2427
Commission Regulation (EEC) No 2427/92 of 18 August 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of category 35 (order No 40.0350), originating in Malaysia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Regolamento (CEE) n. 2427/92 della Commissione, del 18 agosto 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (numero d' ordine 40.0350), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2427/92 della Commissione, del 18 agosto 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (numero d' ordine 40.0350), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 238 del 21.8.1992, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 2427/92 della Commissione, del 18 agosto 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (numero d' ordine 40.0350), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 21/08/1992 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/92 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (numero d'ordine 40.0350), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria n. 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Malaysia il massimale è fissato a 264 t; che alla data del 9 giugno 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 24 agosto 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Malaysia: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0350 35 (tonnellate) 5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 40.0350 (seguite) 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).