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Document 31992R2328

Regolamento (CEE) n. 2328/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

GU L 223 del 8.8.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2328/oj

31992R2328

Regolamento (CEE) n. 2328/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 08/08/1992 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0132


REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consigllio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 (3), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Comissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/91 (5), dispone in particolare che la domanda di aiuto sia depositata al più tardi al momento in cui è presentata la domanda di messa sotto controllo del cotone; che, per facilitare la commercializzazione del cotone, è d'uopo prevedere la possibilità che l'aiuto venga chiesto dopo la messa sotto controllo del prodotto; che tale modifica richiede l'adeguamento di alcune disposizioni in materia di presentazione della domanda di aiuto e della domanda di messa sotto controllo, nonché in materia di pagamento dell'anticipo sull'aiuto; che è opportuno stabilire che, se il termine di presentazione della domanda di aiuto viene superato solo di poco, ciò non implica la perdita totale dell'aiuto stesso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2052/92 (7), ha istituito un regime di quantitativi massimi garantiti, comportante in determinati casi un rinvio della diminuzione del prezzo d'obiettivo; che, ai fini di una corretta gestione di tale regime, occorre precisare le modalità di detto rinvio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:

- tra il 1o e il 31 agosto della campagna per la quale è chiesto l'aiuto, l'aiuto da corrispondere è quello valido il 31 luglio precedente, diminuito del 50 %;

- dopo il 31 agosto della suddetta campagna, la domanda stessa è respinta ».

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

La riduzione dell'aiuto per una campagna determinata,

- qualora la produzione stimata della campagna precedente sia inferiore alla produzione effettiva della stessa campagna, è maggiorata dell'importo corrispondente alla metà della percentuale del prezzo d'obiettivo della campagna in questione ottenuta dividendo la differenza tra questi due quantitativi per la quantità massima garantita di detta campagna;

- qualora la produzione stimata della campagna precedente sia superiore alla produzione effettiva della stessa campagna, è diminuita dell'importo corrispondente alla metà della percentuale del prezzo d'obiettivo della campagna in questione ottenuta dividendo la differenza tra questi due quantitativi per la quantità massima garantita di detta campagna.

Tuttavia, le prime tre unità percentuali ottenute con il calcolo sopra descritto non vengono prese in considerazione ai fini dell'adeguamento dell'aiuto. Per il calcolo di cui sopra, si prendono in considerazione soltanto i primi tre decimali ».

3) All'articolo 7, paragrafo 1, il testo della terza frase è sostituito dal testo seguente:

« Essa viene presentata, per ogni raccolto, tra il 1o giugno che precede la campagna per la quale è chiesto l'aiuto e il 31 luglio della campagna in questione ».

4) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente trattino:

« - il riferimento alla domanda di messa sotto controllo, se questa è già stata depositata ».

5) All'articolo 9, paragrafo 3, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

« - a seconda dei casi, il riferimento alla domanda di aiuto oppure l'indicazione che questa sarà presentata successivamente ».

6) All'articolo 9, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

« 8. Dopo la presentazione della domanda di messa sotto controllo, gli Stati membri concedono agli interessati che ne facciano richiesta un anticipo sull'aiuto, a condizione che sia costituita una cauzione per lo meno equivalente all'importo da anticipare. L'importo dell'anticipo è pari all'importo dell'aiuto, oppure, se la domanda di aiuto non è stata ancora presentata, all'importo dell'aiuto in vigore il giorno della messa sotto controllo. In quest'ultimo caso, la cauzione è almeno pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. La cauzione stessa deve essere costituita sotto una delle forme indicate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Essa viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'obbligo di cui al paragrafo 9 non è stato adempiuto e/o a concorrenza dell'ammontare di cui l'anticipo corrisposto supera l'importo dell'aiuto da versare ».

7) All'articolo 10, paragrafo 1, la parte di frase « per ogni domanda di aiuto » è sostituita da « per ogni partita ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12. (4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (5) GU n. L 264 del 20. 9. 1991, pag. 21. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.

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