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Document 31992R1995

    Regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d' importazione previsto dall' accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall' altro

    GU L 199 del 18.7.1992, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 396R0441

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1995/oj

    31992R1995

    Regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d' importazione previsto dall' accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall' altro

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 18/07/1992 pag. 0014 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0236
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0236


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/92 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1992 che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che, in data 16 dicembre 1991, è stato firmato un accordo d'associazione fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, la Comunità ha deciso di applicare, con effetto dal 1o marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interninale » (4);

    considerando che l'accordo interinale ha previsto la riduzione del prelievo all'importazione di fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 nei limiti di determinati quantitativi; che il protocollo n. 7 dell'accordo dispone tuttavia che da tali quantitativi debbano essere detratti i quantitativi originari della Polonia per i quali siano stati rilasciati titoli d'importazione nel quadro del regime delle preferenze generalizzate;

    considerando che, oltre a rinviare alle disposizioni dell'accordo interinale volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato sia attuato mediante titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché i dati relativi all'importazione dei prodotti che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6);

    considerando che occorre inoltre prevedere che i titoli d'importazione vengano rilasciati dopo un periodo d'attesa e nella misura eventualmente stabilita dalla Commissione;

    considerando che, ai fini della gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre - in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 (8) - che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 25 ecu per tonnellata;

    considerando che è necessario stabilire disposizioni particolari per garantire che la fecola di patate sia effettivamente utilizzata nella Comunità, onde prevenire qualsiasi deviazione di traffico atta a pregiudicare la corretta gestione del mercato e dell'accordo; che occorre a tal fine precisare che la fecola dev'essere trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci tariffarie ad essa relative, comprese le fecole esterificate o etereficate; che a tale scopo è opportuno subordinare il beneficio del prelievo a tasso ridotto, in particolare, ad un impegno dell'importatore che attesti la destinazione prevista e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per la regolare gestione del regime che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T5 redatto dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (9), costituisce lo strumento appropriato per comprovare la transformazione;

    considerando che, in base all'esperienza acquisita, da un lato, la cauzione è costituita per garantire il pagamento di un ipotetico dazio doganale all'importazione, dall'altro deve esistere una certa gradualità nello svincolo della cauzione stessa, in particolare per i casi in cui non sono stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno recepire le norme previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985 (10), recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/89 (11);

    considerando che le modalità della gestione di questo contingente sono state stabilite, a partire dal 7 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 582/92 della Commissione (12); che tale regolamento non subordina la riduzione del prelievo alla prova dell'avvenuta trasformazione nella Comunità; che, al fine di introdurre tale condizione e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 582/92 e sostituirlo con il presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni importazione nella Comunità, nell'ambito del regime contemplato all'articolo 14, paragrafo 2 dell'accordo interinale, di prodotti dal codice NC 1108 13 00 originari della Polonia, specificati nell'allegato, è subordinata alla presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità polacche, a norma del protocollo n. 4 dell'accordo interinale, nonché alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma del disposto del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno lavorativo della settimana, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione mediante telescritto o telecopia entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione.

    Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali.

    3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, mediante telescritto, in che misura le stesse sono accolte.

    4. Salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

    5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'esportazione. La cifra « 0 » viene iscritta a tal fine nella casella 19 di detto titolo.

    Articolo 3

    Per il prodotto da importare con il beneficio della riduzione del prelievo previsto nell'allegato VIII dell'accordo interinale, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare:

    a) nella casella 8, l'indicazione « Polonia »; il certificato obbliga ad importare da tale paese;

    b) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

    Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) no 1995/92 debe presentarse EUR.1.

    Aftale Polen forordning (EOEF) nr. 1995/92 EUR.1 skal forelaegges.

    Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 1995/92 EUR.1 ist vorzulegen.

    Óõìoeùíssá ìaa ôçí Ðïëùíssá, êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 1995/92. Áðáñássôçôç ç ðñïóêueìéóç ôïõ EUR.1.

    Agreement Poland Regulation (EEC) No 1995/92 EUR.1 to be presented.

    Accord Pologne, règlement (CEE) no 1995/92 EUR.1 à présenter.

    Accordo Polonia Regolamento (CEE) n. 1995/92 EUR.1 deve essere presentato.

    Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 1995/92 EUR.1 over te leggen.

    Acordo Polónia Regulamento (CEE) no 1995/92 EUR.1 a apresentar;

    c) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

    Exacción reguladora reducida un 50 %

    Nedsaettelse af importafgiften med 50 %

    Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %

    ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %

    50 % levy reduction

    Prélèvement réduit de 50 %

    Prelievo ridotto del 50 %

    Met 50 % verlaagde heffing

    Direito nivelador reduzido de 50 %.

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ecu per tonnellata.

    Articolo 5

    1. Il beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 3 è subordinato:

    a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci NC 1108 e 3505 entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

    b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione dell'importo pari alla differenza fra il prelievo a tasso ridotto e il prelievo integrale.

    2. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Se questa dev'essere effettuata in uno Stato membro diverso, la spedizione della merce comporta, nello Stato membro di partenza, il rilascio dell'esemplare di controllo T5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2823/87 .

    L'esemplare di controllo T5 deve recare, nella casella 104, la seguente dicitura:

    « Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1995/92 (indicazione della fecola importata) ».

    3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) è svincolata quando alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica sia fornita la prova che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati entro il termine previsto, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), con l'indicazione del tipo di prodotto fabbricato.

    Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T5.

    Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il suddetto termine, la cauzione da svincolare è ridotta:

    - del 15 % del suo importo,

    - e del 2 % dell'importo restante, dopo la detrazione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine.

    L'importo della cauzione non svincolato è incamerato a titolo di prelievo.

    4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fisssato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata costituita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito del 15 % della cauzione, viene rimborsato.

    Articolo 6

    Il regolamento (CEE) n. 582/92 è abrogato.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2. (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (8) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15. (9) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. (10) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (11) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (12) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 29.

    ALLEGATO

    (in tonnellate)

    Codice NC Descrizione 1992 1993 1994 1995 1996 1108 13 00 Fecola di patate 5 500 (1) 6 000 6 500 7 000 7 500

    (1) Da tale quantitativo è detratto quello per il quale sono stati rilasciati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3700/91, titoli d'importazione per prodotti originari della Polonia.

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