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Document 31992R1925

REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all' industria della raffinazione nel settore dello zucchero

GU L 195 del 14.7.1992, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1925/oj

31992R1925

REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all' industria della raffinazione nel settore dello zucchero -

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 14/07/1992 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1991/1992 a 1992/1993, venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è fissato in 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché alla raffinazione delle quantità di zucchero greggio di barbabietola raccolta nella Comunità che usufruisca già dell'aiuto alla raffinazione, in base all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 e a norma del regolamento (CEE) n. 3695/91 della Commissione (3);

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra possano essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1992/1993 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1799/92 della Commissione (4) a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero; che questo importo è identico a quello applicabile per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando tuttavia che si deve tenere conto per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dell'adattamento dell'aiuto in causa già intervenuto per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni anteriori e successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione;

considerando che queste disposizioni si devono applicare sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993, o dal 1o luglio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, a 1,58 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Per la stessa campagna di commercializzazione, l'importo di cui al primo comma è parimenti concesso, a titolo di aiuto complementare, alla raffinazione dei quantitativi di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3695/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 19. (4) GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 80.

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