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Document 31992R1451
Commission Regulation (EEC) No 1451/92 of 2 June 1992 imposing a provisional anti-dumping duty on imports into the Community of certain large electrolytic aluminium capacitors originating in Japan
REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/92 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all' alluminio originari del Giappone
REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/92 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all' alluminio originari del Giappone
GU L 152 del 4.6.1992, pp. 22–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/92 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all' alluminio originari del Giappone -
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 04/06/1992 pag. 0022 - 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/92 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto, Considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Nel gennaio 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla FARAD (Federation for Appropriate Remedial Antidumping) che rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di condensatori elettrolitici all'alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di tali prodotti originari del Giappone e al pregiudizio sostanziale da esse derivante. Tali elementi di prova sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura della procedura. (2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 mC (micro coulomb) originari del Giappone, di cui al codice NC ex 8532 22 00 e ha iniziato un'inchiesta. (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Tre dei sette produttori giapponesi hanno comunicato alla Commissione di non avere intenzione di collaborare alla procedura. (4) I rappresentanti degli esportatori, il ricorrente e un importatore hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcuni esportatori e importatori collegati hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti. Anche un utilizzatore comunitario del prodotto ha presentato le proprie osservazioni. (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari B.H. Components Ltd, Weymouth, Regno Unito Nederlandse Philips bedrijven BV, Zwolle, Paesi Bassi Roederstein GmbH, Kirchzarten, Germania; b) produttori giapponesi Elna Co. Ltd, Fujisawa City, Kanagawa Nichichon Corporation, Kyoto Nippon Chemi-con Corporation, Tokyo Rubycon Corporation, Ina Nagano; c) importatori nella Comunità Germania - Europe Chemi-con (Deutschland) GmbH, Nuernberg - Rubycon (Europe) GmbH, Duesseldorf, Regno Unito - Nichicon Europe Ltd, Camberley - Rubycon Corporation (UK branch), Ruislip, Paesi Bassi - Philips Consumer Electronics BV, Eindhoven. (6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1990 (periodo dell'inchiesta). B. INDUSTRIA COMUNITARIA (7) La Commissione ha accertato che hanno sede nella Comunità quattro grandi produttori di condensatori elettrolitici all'alluminio e alcune imprese più piccole. Tre dei quattro grandi produttori hanno sostenuto la denuncia. Il quarto grande produttore, la società Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG, Monaco, Germania è una joint venture tra una impresa comunitaria e una giapponese. Tanto la società giapponese, che di per se stressa esporta condensatori nella Comunità, quanto la joint venture hanno rifiutato di collaborare alla procedura. In tali circostanze, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, in seguito denominato il regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che la joint venture non dovesse rientrare nell'industria comunitaria ai fini della presente procedura. La produzione delle ditte rappresentante nella denuncia corrispondeva ad oltre tre quarti della produzione totale delle restanti società e pertanto costituiva la maggior parte della produzione comunitaria, ai fini della presente procedura. (8) Alcuni esportatori hanno affermato che un produttore ricorrente, la società Nederlandse Philips bedrijven BV, non poteva essere considerato come parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base, in quanto un'altra società del gruppo Philips, la Philips Consumer Electronics BV aveva importato condensatori dal Giappone nel periodo dell'inchiesta. I condensatori importati erano stati incorporati nei prodotti elettronici di consumo fabbricati da società consociate all'interno del gruppo Philips. (9) A questo proposito la Commissione rileva che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base affida alle istituzioni la responsabilità di valutare se debbano essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria i produttori collegati agli importatori o agli esportatori oppure i produttori che abbiano importato il prodotto in questione. Un'eventuale esclusione deve quindi essere decisa dalle istituzioni secondo i singoli casi, in base a considerazione eque e ragionevoli e prendendo in esame tutti gli aspetti della questione. (10) Dall'esame dei fatti è emerso che nel periodo dell'inchiesta la Philips Consumer Electronics BV, che in passato si era regolarmente rifornita presso la Nederlandse Philips bedrijven BV, aveva effettuato importazioni di condensatori dal Giappone. La Commissione ha rilevato che i condensatori importati erano stati utilizzati esclusivamente come componenti dei prodotti elettronici della Philips Consumer Electronics BV e che non erano mai stati rivenduti sul mercato comunitario. La Commissione ha inoltre osservato che la Philips Consumer Electronics BV aveva deciso di acquistare tali componenti dagli esportatori giapponesi in considerazione della sostanziale differenza tra i prezzi applicati dagli esportatori giapponesi e quelli dei produttori comunitari, quali la Nederlandse Philips bedrijven BV. Un comportamento diverso sarebbe stato contrario agli interessi economici della società, che si sarebbe trovata in una situazione di svantaggio rispetto ai suoi concorrenti, i quali avevano libero accesso ai prodotti importati a basso prezzo e potevano quindi migliorare la loro competitività in termini di costi sul mercato estremamente competitivo dei prodotti elettronici di consumo. La scelta della Philips Consumer Electronics BV, che ha deciso di acquistare una parte di tali prodotti dagli esportatori giapponesi invece che da una società del gruppo, è stata possibile in quanto la Philips è costituita da diversi centri di profitto, che possono acquistare le proprie forniture presso qualsiasi produttore il quale offra il miglior prezzo e le condizioni di mercato più favorevoli. La decisione della società non implicava in alcun modo che i suoi principali interessi si fossero spostati dalla produzione all'importazione; nel corso dell'inchiesta è infatti emerso chiaramente l'impegno della Philips a continuare la produzione nella Comunità. (11) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che le importazioni effettuate dalla Philips Consumer Electronics BV possano essere considerate una decisione commerciale del tutto legittima e giustificata. La Philips Consumer Electronics BV ha importato i prodotti oggetto di dumping soltanto per quanto era necessario per mantenere la sua competitività nel mercato dei prodotti elettronici di consumo. La società non ha indebitamente ottenuto alcun vantaggio da tali importazioni, come si rileva dal fatto che non ha rivenduto i condensatori giapponesi importati, ma li ha utilizzati esclusivamente ai fini della fabbricazione di altri prodotti. Il fatto stesso che la Nederlandse Philips bedrijven BV abbia sostenuto attivamente la denuncia e che la Philips Consumer Electronics BV abbia collaborato nel corso dell'inchiesta mette in evidenza che le importazioni dei prodotti in questione erano considerate come una misura commerciale necessaria in attesa che sul mercato comunitario fosse ripristinata una situazione di concorrenza leale. La partecipazione della Philips alla denuncia non può pertanto essere considerata inconseguente o contestabile. (12) In tali circostanze la Commissione ritiene che non sussistono validi motivi per escludere la Nederlandse Philips bedrijven BV dalla definizione di industria comunitaria e che i tre produttori che sostengono la denuncia abbiano i requisiti necessari per costituire l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base. C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (13) L'avviso di apertura riguardava « i grandi condensatori elettrolitici all'alluminio con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 mC (micro coulomb), di cui al codice NC ex 8532 22 00 ». Alcuni produttori hanno sostenuto che il prodotto soggetto all'inchiesta ed esportato nella Comunità poteva essere descritto con maggiore precisione aggiungendo determinate caratteristiche. Il ricorrente non ha mosso obiezioni e dall'inchiesta preliminare è emerso che è possibile definire con maggiore precisione il prodotto in questione, come hanno proposto gli esportatori, completando come segue la definizione: « ad un voltaggio di almeno 160 V e aventi un diametro pari o superiore a 19 mm e una lunghezza pari o superiore a 20 mm ». È quindi confermato che tutte le risultanze provvisorie si riferiscono al prodotto così definito, dopo l'aggiunta dei nuovi elementi. (14) I condensatori svolgono determinate funzioni e sono utilizzati come componenti in quasi tutti i tipi di apparecchiature elettroniche destinate a diversi settori, quali informatica, telecomunicazioni, strumentazione, prodotti industriali e militari, industria automobilistica e altri prodotti di consumo. I tipi di condensatori soggetti alla presente procedura sono utilizzati in prodotti elettronici di consumo durevoli quali apparecchi televisivi, videoregistratori e personal computer. Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di condensatori venduti sul mercato giapponese, nonostante alcune differenze secondarie in termini di dimensioni, durata, voltaggio o design, sono sostanzialmente simili tra di loro e simili a quelli esportati. La Commissione ha accertato che i prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche tecnologiche di base di quelli venduti sul mercato giapponese ed esportati dal Giappone. Tali prodotti sono del tutto simili in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base, nonché di applicazioni e di impieghi. (15) La Commissione ha pertanto considerato che i condensatori prodotti e venduti dall'industria comunitaria costituiscono un'unica categoria di prodotti e che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base, costituiscono un prodotto simile sotto tutti gli aspetti ai prodotti importati dal Giappone. D. DUMPING 1. Valore normale (16) Il valore normale è stato stabilito a titolo provvisorio in base ai valori costruiti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, in quanto le vendite in Giappone dei modelli identici a quelli esportati nella Comunità non erano sufficienti per effettuare un valido confronto, poiché riguardavano quantitativi inferiori al 5 % delle vendite all'esportazione dei modelli corrispondenti. Per i singoli produttori i valori costruiti sono stati determinati in base al costo di produzione dei modelli esportati nella Comunità al quale è stata aggiunta la rispettiva media delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute per tutti i condensatori venduti in Giappone e un saggio di profitto calcolato in base alla media ponderata delle vendite remunerative di condesatori in Giappone. La Commissine ha accertato che le transazioni interne in funzione delle quali sono state calcolate le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto sono state effettuate in quantitativi rilevanti e che pertanto potevano essere considerate rappresentative. (17) Un produttore aveva registrato il costo di produzione secondo il sistema a costo standard. Dato che dall'inchiesta è emerso che le variazioni dei costi reali erano considerevoli, i costi di produzione sono stati debitamente adeguati. Lo stesso produttore aveva dedotto dalle spese generali, amministrative e di vendita il reddito proveniente da investimenti finanziari. La Commissione non ha tenuto conto di tale deduzione, in quanto le entrate finanziarie non sono collegate alla produzione di condensatori. 2. Prezzo all'esportazione (18) Ai fini delle risultanze preliminari i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. Quando i prodotti sono stati venduti dai produttori agli importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un margine di profitto del 5 %, considerato ragionevole alla luce dei dati disponibili. 3. Confronto (19) I valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per quanto riguarda le differenze tra le condizioni e le modalità di vendita, sono stati applicati adeguamenti conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati effettuati unicamente per le differenze in rapporto diretto con le vendite in esame, quando la Commissione ha accertato che le deduzioni erano giustificate. (20) Un produttore giapponese ha sostenuto che le condizioni di credito relative alle vendite sul mercato interno erano diverse dalle condizioni inerenti alle vendite all'esportazione ed ha quindi chiesto un adeguamento. Dall'esame dei fatti è emerso che non esistevano differenze tra i tassi applicati al credito all'esportazione oppure alle vendite sul mercato interno e quindi l'adeguamento non è stato accordato. Lo stesso produttore ha chiesto adeguamenti al valore normale in considerazione delle retribuzioni dei venditori e dei costi di trasporto. L'importo dell'adeguamento relativo alle retribuzioni dei venditori è stato modificato in considerazione del fatto che alcune delle persone per le cui retribuzioni era stato chiesto l'adeguamento non erano interamente occupate in attività di vendita diretta. Anche l'importo dell'adeguamento per le spese di trasporto è stato modificato, in quanto dall'esame dei fatti è emerso che i costi di trasporto ai quali si riferiva l'adeguamento comprendevano le spese inerenti al trasporto tra lo stabilimento e i magazzini del produttore, che non sono detraibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto i) del regolamento di base. (21) Un altro produttore giapponese ha chiesto adeguamenti al valore normale in considerazione di costi di nolo, nonché di spese di viaggio e di comunicazione che sono stati parzialmente o totalmente rifiutati. L'adeguamento chiesto per le spese di nolo comprendeva i costi di trasporto dallo stabilimento agli uffici di vendita del produttore, che non sono detraibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto i) del regolamento di base. Gli adeguamenti chiesti per le spese di viaggio e di comunicazione non sono stati applicati, dato che non sono previsti nel regolamento di base. 4. Margini di dumping (22) Dall'esame preliminare dei fatti è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario del Giappone. La media ponderata dei margini di dumping determinati a titolo provvisorio per ciascun produttore ed espressi in percentuale del valore totale cif delle importazioni è la seguente: Elna Co. Ltd 35,8 % Nichicon Corporation 20,1 % Nippon Chemi-con Corporation 14,1 % Rubycon Corporation 43,1 %. (23) La Commissione ha accertato che le esportazioni registrate dai produttori giapponesi che hanno collaborato rappresentavano circa un terzo delle importazioni complessive nella Comunità del prodotto in questione originario del Giappone. Per quanto riguarda i produttori che non hanno collaborato, la Commissione ha dovuto riferirsi ad altri elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. In considerazione della percentuale delle esportazioni oggetto dell'inchiesta rispettto al totale delle esportazioni effettuate, si è ritenuto che il margine di dumpig più elevato accertato nei confronti di un esportatore che aveva collaborato non potesse essere considerato rappresentativo per gli esportatori che hanno rifiutato di collaborare. Tale soluzione è stata considerata necessaria per evitare di premiare la mancata collaborazione e di fare discriminazioni nei confronti degli esportatori che hanno collaborato, nonché per attuare misure che tutelino efficacemente l'industria comunitaria. (24) Nei confronti dei produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione è stato qundi considerato opportuno, ai fini delle risultanze provvisorie, stabilire il margine di dumping in base al margine massimo accertato per un determinato modello venduto in quantitativi rilevanti da un produttore che aveva collaborato. Le vendite di tale modello rappresentano il 27 % delle esportazioni del produttore in questione e il 7 % di tutte le esportazioni dei produttori che hanno collaborato. Il margine di dumping provvisorio così determinato nei confronti degli esportatori che non hanno collaborato è del 75 %. E. PREGIUDIZIO 1. Volume del mercato comunitario e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping (25) Mentre il consumo comunitario apparente di condesnatori è passato da 50,6 milioni di unità nel 1988 a 57,2 milioni di unità nel 1990, nello stesso periodo le importazioni in dumping stimate dei prodotti di origine giapponese sono passate da 14 milioni di unità a 22 milioni di unità. La quota di mercato dei produttori giapponesi è passata dal 27,7 % nel 1988 al 38,5 % nel 1990, con un incremento del 39 %. 2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (26) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei condensatori importati dal Giappone erano sensibilmente inferiori ai prezzi applicati dai produttori comunitari. Riguardo alla sottoquotazione dei prezzi, per ciascun esportatore interessato la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita al primo acquirente indipendente della Comunità, allo stesso livello commerciale, con i prezzi applicati dai produttori comunitari per le vendite ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità. La Commissione ha effettuato il confronto in base ai singoli modelli importati che sono stati presi in considerazione ai fini della determinazione del dumping. Per mantenere la comparabilità tra i prezzi, dai prezzi di vendita nella Comunità sono stati dedotti i costi di trasporto. La media ponderata dei margini di sottoquotazione ottenuta da tale confronto variava tra il 33,7 % e il 62,7 % per gli esportatori che avevano collaborato. A questo proposito la Commissione rileva che gli esportatori giapponesi hanno costantemente venduto a prezzi inferiori al costo di produzione nel mercato comunitario, realizzando al tempo stesso elevati profitti sul mercato interno. 3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità, indice di utilizzazione degli impianti e scorte (27) La Commissione ha accertato che tra il 1988 e il 1990 la produzione dell'industria comunitaria è passata da 10,6 milioni di unità a 15,0 milioni di unità. (28) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta la capacità dell'industria comunitaria è aumentata da 20,1 milioni di unità a 37,6 milioni di unità. L'utilizzazione totale degli impianti è tuttavia diminuita sensibilmente passando dal 52,9 % (1988) al 39,9 % (1990). Tra il 1988 e il 1990 le scorte sono aumentate da 1,4 milioni a 2,2 milioni di unità. b) Vendite e quote di mercato (29) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria, dopo essere lievemente aumentato tra il 1988 e il 1989, ha avuto un ristagno tra il 1989 e il 1990. In termini di valore le vendite totali sono invece nettamente diminuite dal 1989 in poi. (30) Anche se, in termini di valore, la Commissione non ha potuto stabilire con certezza le quote di mercato relative ai singoli concorrenti presenti sul mercato, a causa della mancata collaborazione di alcuni produttori, dai dati relativi alle vendite dell'industria comunitaria appare tuttavia evidente che la quota di mercato di quest'ultima, che ha avuto fluttuazioni limitate in termini di volume, è nettamente diminuita in termini di valore tra il 1989 e il 1990. Da tali dati risulta quindi che l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre sensibilmente i suoi prezzi e a sacrificare la redditività per salvaguardare la quota di mercato. c) Prezzi (31) In seguito alla sottoquotazione dei prezzi degli esportatori giapponesi i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono costantemente diminuiti e sono rimasti depressi tra il 1988 e il 1989. L'industria comunitaria ha dovuto adeguare i suoi prezzi a quelli fissati sul mercato dalle importazioni oggetto di dumping. In base ad un indice 100 per il 1988, nel 1990 i prezzi dei prodotti comunitari erano scesi a 88,5. d) Redditività (32) La rilevante sottoquotazione dei prezzi applicata dagli esportatori giapponesi ha costretto i produttori comunitari a diminuire i propri prezzi sino ad un livello insufficiente per coprire i costi. Nel 1988 l'industria comunitaria ha subito perdite pari, in media ponderata, al 6,05 %. Nel 1989 le perdite sono lievemente diminuite (2,06 %), mentre nel 1990 si sono sensibilmente aggravate, con una media ponderata del 15,2 %. 4. Conclusione in materia di pregiudizio (33) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria abbia subito pregiudizio sostanziale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, principalmente in termini di calo della redditività e di perdita di quota di mercato. F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ 1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (34) Dall'inchiesta è emerso che l'incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La sensibilità al prezzo del prodotto in esame e la trasparenza del mercato, insieme con la fissazione di prezzi sleali da parte di alcuni produttori giapponesi che hanno collaborato all'inchiesta, hanno avuto l'effetto di deprimere i prezzi dell'industria comunitaria ed hanno quindi provocato pregiudizio, in quanto i clienti hanno preferito acquistare a prezzi inferiori i prodotti oggetto di dumping. (35) L'industria comunitaria, che non ha potuto applicare prezzi remunerativi a causa della rilevante sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, non ha utilizzato sufficientemente l'ampliamento delle proprie capacità. L'industria comunitaria non ha quindi beneficiato dell'espansione della domanda verificatasi tra il 1988 e il 1990 e delle economie di scala che avrebbe potuto ottenere da un incremento del volume delle vendite. A causa di tali elementi, dovuti alle pratiche di dumping, l'industria comunitaria si è trovata in una posizione di svantaggio. 2. Altri fattori (36) Dall'inchiesta è emerso che tra il 1988 e il 1990, nonostante l'incremento della domanda sul mercato comunitario, le importazioni di condensatori da paesi diversi dal Giappone erano appena un terzo delle importazioni giapponesi e la loro quota di mercato non è aumentata in misura sproporzionata. Non sono stati presentati elementi di prova che permettessero di stabilire se le importazioni dai paesi terzi abbiano potuto contribuire alla difficile situazione dell'industria comunitaria e nessun esportatore ha sostenuto che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La Commissione rileva inoltre che, dati i livelli del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, anche se le importazioni da paesi terzi avessero provocato pregiudizio, il pregiudzio causato dalle esportazioni giapponesi oggetto di dumping sarebbe comunque sostanziale. (37) Alcuni produttori giapponesi hanno sostenuto che l'industria comunitaria stessa è responsabile del pregiudizio da essa subito a causa delle sue importazioni dal Giappone. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che i prodotti importati non sono stati rivenduti sul mercato. La Commissione ha quindi concluso che tali importazioni non possono essere considerate come causa di pregiudizio e quindi non rientrano negli « altri fattori » di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. La Commissione rileva comunque che il volume delle importazioni di condensatori da parte della Philips Consumer Electronics BV è rimasto più o meno stabile tra il 1988 e il 1990, mentre il volume delle altre importazioni giapponesi è rapidamente aumentato passando da 11,8 milioni di unità nel 1988 a 19,9 milioni di unità nel 1990, con un incremento della quota di mercato comunitario dal 23,2 % al 34,8 %. Dall'analisi dei margini di sottoquotazione è inoltre emerso che il livello della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni della Philips Consumer Electronics BV è nettamente inferiore ai margini di sottoquotazione accertati per gli altri esportatori. Anche se non si tiene conto delle importazioni della Philips Consumer Electronics BV, il volume delle altre importazioni oggetto di dumping, l'aumento della corrispondente quota di mercato e l'importo della sottoquotazione dei prezzi sono sufficienti per dimostrare che le restanti importazioni in dumping hanno provocato pregiudizio sostanziale. (38) In tali circostanze, ai fini della determinazione provvisoria, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping dal Giappone, considerate isolatamente, hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (39) L'obiettivo dei dazi antidumping è di eliminare la concorrenza sleale che provoca pregiudizio all'industria comunitaria. Le azioni attuate intendono ripristinare una situazione di concorrenza leale che, in quanto tale, corrisponde all'interesse della Comunità. (40) Nella fattispecie le società giapponesi vendono a prezzi inferiori ai costi di produzione i prodotti esportati nella Comunità, realizzando invece profitti elevati sul mercato interno e nei loro confronti sono state accertate pratiche di dumping. Qualora non fosse frenato il rapido calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone e non venisse ripristinato un livello di prezzi remunerativo, l'industria comunitaria dei condensatori dovrebbe subire un ulteriore deterioramento della sua situazione già critica e molto probabilmente sarebbe costretta a cessare la propria attività. La Comunità sarebbe in tal modo priva di un'industria di tecnologia avanzata, con conseguenti perdite in termini di ricerca, investimenti, occupazione e con una riduzione del numero di fornitori, che pregiudicherebbe la situazione della concorrenza in futuro. (41) Dall'esame dei fatti risulta che il costo di un condensatore rispetto al costo totale del prodotto finito supera raramente l'1 %. La Commissione riconosce, come già si è detto nel punto 10, che l'industria dei prodotti elettronici di consumo è estremamente competitiva e che in tale contesto anche una lieve riduzione dei costi è rilevante. Occorre tuttavia mettere in evidenza che i prezzi più bassi offerti dagli esportatori giapponesi agli utilizzatori sono dovuti a pratiche commerciali sleali che provocano pregiudizio all'industria manifatturiera della Comunità. L'incidenza sui consumatori finali dei dazi istituiti sui condensatori può essere considerata trascurabile, in considerazione della percentuale del costo dei condensatori rispetto al costo complessivo del prodotto finale. (42) Per valutare gli interessi di tutte le parti interessate, la Commissione ha tenuto conto, tra l'altro, del fatto che l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a sospendere la propria attività, se non venissero prese misure di difesa e che a medio termine i vantaggi in termini di prezzi inferiori di cui hanno beneficiato gli utilizzatori sarebbero comunque destinati a scomparire. (43) La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia necessario eliminare gli effetti del pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping che sono state accertate. L'esigenza primaria di salvaguardare la sopravvivenza e di mantenere la competitività dell'industria comunitaria è in gran parte conforme agli interessi dei consumatori e compensa gli svantaggi, che sono comunque limitati in proporzione e nel tempo. H. DAZIO (44) Per eliminare il pregiudizio, che è costituito principalmente dalla redditività insufficiente oppure dalle perdite finanziarie, è necessario che l'industria comunitaria possa aumentare i propri prezzi sino a raggiungere un livello remunerativo. A tal fine i prezzi all'esportazione dei produttori giapponesi devono aumentare in misura corrispondente. Per calcolare l'incremento del prezzo necessario, la Commissione ha confrontato i prezzi delle importazioni oggetto di dumping con il costo di produzione dei produttori comunitari soggetti all'inchiesta, al quale è stato aggiunto un margine di profitto del 12 %. Tale margine si basa sul profitto realizzato in media dai produttori comunitari prima del deterioramento della redditività in seguito alle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ritiene che tale margine sia il minimo necessario affinché l'industria comunitaria interessata possa continuare ad operare. Il margine di profitto così fissato è nettamente inferiore alla media ponderata dei profitti realizzati dagli esportatori giapponesi sulle rispettive vendite nel mercato interno. (45) La media ponderata dei prezzi all'esportazione per ciascun modello, utilizzata per determinare la sottoquotazione, è stata confrontata per il periodo dell'inchiesta con la media ponderata del costo di produzione delle imprese comunitarie soggette all'inchiesta, relativo al corrispondente tipo di prodotto, al quale è stato aggiunto un margine di profitto del 12 %. (46) Le differenze ottenute da tale confronto, espresse in base al prezzo cif frontiera comunitaria e calcolate per le società che hanno collaborato all'inchiesta della Commissione, variavano secondo l'esportatore interessato dall'83,6 % al 129,9 %. A questo proposito occorre rilevare che, se non si tenesse conto delle importazioni effettuate dalla Philips Consumer Electronics BV, tali differenze sarebbero nettamente superiori. (47) Le differenze calcolate per i singoli esportatori superano i margini di dumping accertati. Il dazio da istituire nei confronti di tali esportatori deve quindi corrispondere ai margini di dumping (vedi punto 22). Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato, la Commissione ritiene che gli elementi disponibili più adatti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, siano quelli ottenuti nel corso dell'inchiesta e pertanto ha considerato opportuno utilizzare il margine di pregiudizio più elevato relativo agli esportatori che hanno collaborato. Dato che il margine di dumping determinato nei confronti degli esportatori che non hanno collaborato (vedi punto 24) è inferiore alla soglia di pregiudizio, deve essere istituito un dazio corrispondente al margine di dumping accertato. I. DISPOSIZIONE FINALE (48) Ai fini della correttezza amministrativa, è necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga di istituire un dazio definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 mC (micro coulomb), ad un voltaggio pari ad almeno 160 V e aventi un diametro pari o superiore a 19 mm e una lunghezza pari o superiore a 20 mm, originari del Giappone e rientranti nel codice NC ex 8532 22 00 (codici Taric: 8532 22 00 * 11 e 8532 22 00 * 91). 2. L'aliquota del dazio è pari al 75 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric 8665), salvo per i prodotti delle seguenti società, che sono soggette alle seguenti aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato: Aliquota del dazio Codice addizionale Taric Elna Co. Ltd, Fujisawa City Kanagawa 35,8 % (8661) Nichicon Corporation, Kyoto 20,1 % (8662) Nippon Chemi-con Corporation, Tokyo 14,1 % (8663) Rubycon Corporation, Ina Nagano 43,1 % (8664) 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di tale periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 93 dell'11. 4. 1991, pag. 5.