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Dokuments 31992R1431
Council Regulation (EEC) No 1431/92 of 26 May 1992 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on a number of agricultural products
Regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
GU L 151 del 3.6.1992., 1.–3. lpp.
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/1993
Regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1992 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 1431/92 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, totalmente e, nell'altro caso, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria; considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi. Le sospensioni sono applicabili: - dal 1o luglio al 31 dicembre 1992, per i prodotti di cui alla tabella I; - dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993, per i prodotti di cui alla tabella II. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Carlos BORREGO ALLEGATO TABELLA I Codice NC Taric Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi (%) 0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 ex 0304 90 97 *60 *31 Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati 6 ex 0302 69 98 ex 0303 79 98 *30 *30 Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b) 0 ex 0302 69 98 *40 Ciclotteri (Cyclopterus lumpus), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a) 0 ex 0302 69 98 ex 0303 79 98 *50 *40 Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c) 0 ex 0302 70 00 ex 0303 80 00 *10 *20 Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate 0 ex 0303 10 00 *10 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.) congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a) 0 ex 0303 80 00 *10 Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (a) 0 ex 0305 20 00 *10 Uova di pesce, salate o in salamoia 0 ex 0306 19 90 ex 0306 29 90 *10 *10 « Krill », destinato alla trasformazione (a) 0 ex 0810 90 80 *10 Frutti della rosa canina, freschi 0 ex 0811 90 90 *40 Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0 ex 1604 11 00 ex 1604 20 10 *20 *20 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a) 0 ex 1604 30 90 *10 Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a) 0 ex 1605 10 00 *11 *19 Granchi della specie « King » (Paralithodes camchaticus), « Hanasaki » (Paralithodes brevipes), « Kegani » (Erimacrus isenbecki), « Queen » e « Snow » (Chionoecetes spp.), « Red » (Geryon quinquedens), « Rough stone » (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, « Mud » (Scylla serrata), « Blue » (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più 0 ex 1605 30 00 *10 Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c) 0 TABELLA II Codice NC Taric Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi (%) ex 0710 21 00 *10 Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (c) 0 ex 0711 90 50 *14 *92 Funghi, esclusi i funghi delle specie Agaricus spp, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a) 0 ex 0712 30 00 *17 *24 Funghi, esclusi i funghi delle specie Agaricus spp., disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (c) 0 ex 0713 33 90 *28 Fagioli bianchi secchi, della specie Phaseolus vulgaris, la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente aperture di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a) 0 ex 0804 10 00 *11 *21 Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a) 0 ex 0804 10 00 *12 *22 Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a) 0 ex 0810 40 50 *18 Frutti del « Vaccinium macrocarpon » freschi 0 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 90 *35 Frutti del genere « Vaccinium », anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente uno o più delle operazioni seguenti: - pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati, - selezionatura, - etichettatura, - condizionamento, - refrigerazione, - congelamento, - surgelamento, - decongelamento, separazione. La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano. (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.