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Document 31992R1180

    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1180/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che fissa un coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio a Monaco

    GU L 123 del 8.5.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1180/oj

    31992R1180

    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1180/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che fissa un coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio a Monaco

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 08/05/1992 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1180/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che fissa un coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio a Monaco

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare l'articolo 64 di detto statuto, l'articolo 9 dell'allegato XI, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto ad indagini per valutare il livello del costo della vita a Monaco;

    considerando che, con la sentenza del 23 gennaio 1992, nella causa C-301/90 Commissione c/Consiglio, la Corte ha stabilito in diritto che:

    « . . .

    Va rilevato, inoltre, che alla fine del 1987 il costo della vita a Monaco era dell'8,3 % superiore a quello rilevato per la capitale dell'epoca, Bonn. Tale percentuale costituisce una differenza notevole che, in mancanza di un coefficiente correttore specifico, riduce il potere d'acquisto dei funzionari in servizio a Monaco rispetto a quello dei loro colleghi in servizio a Bonn.

    In particolare, tenuto conto di una differenza rilevante come quella constatata nella fattispecie, l'obbligo di introdurre un coefficiente correttore specifico non può essere subordinato al numero più o meno elevato di funzionari o agenti delle Comunità interessati.

    Da tutte queste considerazioni consegue che il regolamento impugnato deve essere annullato nella misura in cui non fissa un coefficiente correttore specifico per Monaco a decorrere dal 1o gennaio 1988. »;

    considerando che va dato seguito a questa sentenza fissando un coefficiente correttore specifico per Monaco con effetto dal 1o gennaio 1988 e aggiornandolo a decorrere da questa data fino al 1o luglio 1991,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto al 1o gennaio 1988, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 107,8.

    Articolo 2

    Con effetto al 1o luglio 1988, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 108,3.

    Articolo 3

    Con effetto al 1o luglio 1989, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 107,3.

    Articolo 4

    Con effetto al 1o luglio 1990, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 103,3.

    Articolo 5

    Con effetto al 1o luglio 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 102,8.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    José da SILVA PENEDA

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

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