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Document 31992R0957

REGOLAMENTO (CEE) N. 957/92 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1992 che fissa per la campagna 1992 i prezzi d' offerta comunitari delle albicocche applicabili per la Spagna ed il Portogallo

GU L 102 del 16.4.1992, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/957/oj

31992R0957

REGOLAMENTO (CEE) N. 957/92 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1992 che fissa per la campagna 1992 i prezzi d' offerta comunitari delle albicocche applicabili per la Spagna ed il Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 16/04/1992 pag. 0029 - 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 957/92 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1992 che fissa per la campagna 1992 i prezzi d'offerta comunitari delle albicocche applicabili per la Spagna ed il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 (1) e (CEE) n. 3648/90 (2) che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione (3), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le albicocche provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° giugno al 31 luglio;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio dei prodotti sostenute dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazione normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le albicocche per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1992, ai seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992, i prezzi d'offerta comunitari per le albicocche (codice NC 0809 10 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 kg netti, sono così fissati per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- giugno (dal 1o al 10): 83,52

(dall'11 al 20): 73,09

(dal 21 al 30): 65,97

- luglio: 69,30.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

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