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Document 31992R0812
Commission Regulation (EEC) No 812/92 of 31 March 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 397/92
Regolamento (CEE) n. 812/92 della Commissione, del 31 marzo 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 397/92
Regolamento (CEE) n. 812/92 della Commissione, del 31 marzo 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 397/92
GU L 86 del 1.4.1992, pp. 72–75
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1992; abrogato da 392R1551
Regolamento (CEE) n. 812/92 della Commissione, del 31 marzo 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 397/92
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 01/04/1992 pag. 0072 - 0075
REGOLAMENTO (CEE) N. 812/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 397/92 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (6); considerando che, a garanzia dell'esportatore delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 694/92 (8); che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che il regolamento (CEE) n. 397/92 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa: - 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco, - 20 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese, - 8 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, - 3 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano, - 1 500 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese. - 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga. Le carni sono destinate ad essere esportate nei paesi terzi, escluse le destinazioni di cui al punto 02 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 811/92 della Commissione (10). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 dell'8 aprile 1992. 4. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II. Articolo 2 L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 170 ECU/100 kg. Articolo 4 1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura: Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 812/92]; Interventionskoed [Forordning (EOEF) nr. 812/92]; Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 812/92]; ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 812/92]; Intervention meat [Regulation (EEC) No 812/92]; Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 812/92]; Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 812/92]; Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 812/92]; Carne de intervenção [Regulamento (CEE) n° 812/92]. 2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Articolo 5 Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 126 e la relativa nota in calce: « 126. Regolamento (CEE) n. 812/92 della Commissione, del 31 marzo 1992, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (126). (126) GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 72. » Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 397/92 è abrogato. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >SPAZIO PER TABELLA>