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Document 31992R0525
Council Regulation (EEC) No 525/92 of 25 February 1992 on temporary compensation for the consequences of the situation in Yugoslavia on transport of some fresh fruit and vegetables from Greece
Regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia
Regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia
GU L 58 del 3.3.1992, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361
Regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0071
REGOLAMENTO (CEE) N. 525/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che gli eventi bellici verificatisi in Iugoslavia nel 1991 hanno causato, in particolare, l'improvvisa e prolungata interruzione delle strade normalmente e regolarmente utilizzate per il trasporto di alcuni prodotti agricoli; che ciò riguarda il trasporto per ferrovia o su strada di ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia e destinati agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia; considerando che il protrarsi di questa situazione eccezionale, senza precedenti dall'attuazione della politica agricola comune, può avere in Grecia, data l'estrema deperibilità dei prodotti in questione e la necessità di garantire il rispetto delle norme di qualità in tutto il circuito di distribuzione, conseguenze negative per il settore degli ortofrutticoli, che presenta una notevole importanza per l'economia di questo Stato membro; considerando che è necessario apportare agli operatori interessati un'assistenza temporanea, che consenta loro di adattarsi il più rapidamente possibile alla nuova situazione; che tale assistenza non si può concretizzare con gli attuali strumenti dell'organizzazione comune dei mercati del settore; considerando che è quindi opportuno concedere una compensazione finanziaria straordinaria e temporanea, che corrisponda all'aumento delle spese di trasporto su strada o per ferrovia dovuto alla necessità di aggirare la Iugoslavia, per le spedizioni, nel 1991, mediante automezzi o vagoni frigorifero, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3); che è opportuno limitare la presente azione a 4 milioni di ecu; considerando che la presente azione è intesa a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevederne il finanziamento attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per compensare i costi supplementari derivanti dalla necessità di aggirare la Iugoslavia, è concessa una compensazione finanziaria per le spedizioni, nel 1991, mediante automezzi o vagoni frigorifero, di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia. Articolo 2 1. L'importo delle spese comunitarie stimate necessarie per il pagamento della compensazione finanziaria di cui all'articolo 1 ammonta a 4 milioni di ecu. 2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio. Articolo 3 La compensazione finanziaria è versata allo speditore su presentazione, alle competenti autorità, dei documenti che attestano il diritto alla riscossione della medesima. La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 4, i documenti richiesti. Articolo 4 La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare fissando gli importi della compensazione finanziaria. Articolo 5 Le misure previste dal presente regolamento si considerano interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4). Tali misure sono finanziate dal FEAOG, sezione « garanzia ». Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS (1) GU n. C 24 del 31. 1. 1992, pag. 10. (2) Parere reso il 14 febbraio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8). (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).