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Document 31992R0465

Regolamento (CEE) n. 465/92 della Commissione, del 27 febbraio 1992, relativo alla realizzazione di campagne d'informazione sulle caratteristiche salutari e nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 53 del 28.2.1992, pp. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/465/oj

31992R0465

Regolamento (CEE) n. 465/92 della Commissione, del 27 febbraio 1992, relativo alla realizzazione di campagne d'informazione sulle caratteristiche salutari e nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/1992 pag. 0008 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 465/92 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1992 relativo alla realizzazione di campagne d'informazione sulle caratteristiche salutari e nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite; che l'informazione del consumatore sul valore salutare e nutrizionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari appare insufficiente; che è pertanto opportuno comunicare ai consumatori le cognizioni più recenti sulle qualità nutrizionali di tali prodotti e invitare le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che le attività di queste organizzazioni non devono essere incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smercio dei prodotti lattiero-caseari; che, di conseguenza, è d'uopo escludere le proposte provenienti da organizzazioni le cui attività riguardino altresì la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per garantire il rispetto del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati ove detto termine venga superato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni d'informazione sulle caratteristiche salutari e nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano nella Comunità beneficiano di finanziamenti nei casi e modi previsti dal presente regolamento.

Tali azioni sono rivolte soprattutto a determinate categorie, in particolare al personale medico-sanitario, agli insegnanti e a categorie di consumatori selezionate in funzione di criteri obiettivi pertinenti, come l'età. Esse si avvalgono dei mezzi d'informazione più efficaci, fra cui la televisione.

2. Possono rientrare fra le azioni ai sensi del paragrafo 1:

a) la realizzazione di un programma d'informazione sui seguenti temi:

- alimentazione e cardiopatie coronariche,

- altri fattori di rischio cardiocoronarico,

- alimentazione e funzione emostatica,

- alimentazione e cancro,

- alimentazione e funzione immunitaria,

- alimentazione per la prima infanzia,

- funzione del calcio nell'alimentazione,

- sostanze micronutritive,

- intolleranza al lattosio,

- allergie alle lattoproteine,

- elementi nutrizionali dei prodotti lattiero-caseari;

b) acquisizione e applicazione delle cognizioni scientifiche.

3. Le azioni sono eseguite entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

4. Il termine d'esecuzione dell'azione indicato nel paragrafo 3 non esclude eventuali proroghe successive concesse su presentazione, da parte dell'interessato, prima della scadenza del termine stesso, di un'apposita domanda all'organismo competente e della prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente stabilito a causa di circonstanze straordinarie ad esso non imputabili. La proroga non può tuttavia superare sei mesi.

Articolo 2

1. Le azioni promozionali di cui all'articolo 1:

a) ad esclusione dell'azione contemplata all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono proposte da organizzazioni che vantano un'esperienza pluriennale nella promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, incentrata soprattutto sulle caratteristiche nutrizionali; per ogni Stato membro verrà selezionata soltanto una proposta relativamente alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

b) sono eseguite dall'organizzazione proponente od offerente. Qualora l'organizzazione debba ricorrere a subcontraenti, la proposta o l'offerta contengono una domanda di deroga debitamente motivata;

c) devono:

- valersi degli strumenti più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione;

- rispondere alle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nello Stato membro interessato;

- non sostituirsi ad azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte o le offerte fatte da organizzazioni le cui attività consistono in tutto o in parte nella produzione, distribuzione o promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Le azioni di cui all'articolo 1 sono eseguite da organizzazioni che:

a) posseggono le qualificazioni e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta;

b) garantiscono la corretta esecuzione dei lavori.

3. Il finanziamento comunitario copre il 100 % delle spese.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi.

5. Le spese generali connesse alle azioni di cui all'articolo 1 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % dell'importo totale approvato e fino ad un massimo di 10 000 ecu.

Articolo 3

1. Gli interessati trasmettono all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Le proposte devono pervenire all'organismo competente anteriormente al 1o maggio 1992. In caso di mancata osservanza di tale termine, la proposta è considerata nulla.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte nonché gli organismi competenti sono indicati in allegato.

Articolo 4

1. La proposta o l'offerta completa devono contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la relativa motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione;

c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma nel suo complesso;

d) il prezzo al netto delle imposte, offerto per tali azioni, espresso in ecu, con la ripartizione dell'importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;

e) la forma di pagamento prescelta per il finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c).

2. Una proposta o un'offerta sono valide soltanto se accompagnate da una dichiarazione scritta con la quale l'interessato si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione e tenuti a disposizione degli interessati dall'organismo competente o dalla Commissione. Detti criteri di gestione sono allegati al contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e ne formano parte integrante.

Articolo 5

1. Relativamente alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

a) anteriormente al 1o giugno 1992, l'organismo competente compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata di documenti complementari e di un parere motivato indicante fra l'altro se la proposta stessa è conforme alla normativa vigente;

b) previa consultazione degli ambienti economici interessati ed esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), la Commissione compila l'elenco delle proposte selezionate per il finanziamento e fissa il termine entro il quale gli organismi competenti concludono con gli interessati i contratti relativi alle azioni prescelte. I contratti sono in un numero d'originali pari al numero delle parti contraenti e sulla base dei contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

2. Ogni interessato è informato quanto prima dall'organismo competente o dalla Commissione dell'esito della sua proposta o offerta.

Articolo 6

1. I contratti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) contengono le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o vi fanno riferimento e le completano, eventualmente, con condizioni supplementari.

2. L'organismo competente:

a) trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione;

b) vigila sull'osservanza delle condizioni convenute, segnatamente mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. Il pagamento viene effettuato dall'organismo competente in una delle seguenti forme scelte dall'interessato nella proposta o nell'offerta:

a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo o del finanziamento comunitario, da versare nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, ovvero

b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo o del finanziamento comunitario, da versare ad intervalli di quattro mesi e il primo nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero

c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo o del finanziamento comunitario, da versare nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto. Tuttavia, questa modalità di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni la cui completa esecuzione avvenga nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione del contratto, la Commissione o l'organismo competente possono dilazionare il pagamento di tutto o di una parte di un acconto, qualora accertino, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), anomalie nell'esecuzione delle azioni o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettuerà realmente le spese previste.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione, presso l'organismo competente, di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo sono subordinati:

a) alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e alla verifica delle indicazioni in essa contenute;

b) alla constatazione, da parte dell'organismo competente, che l'interessato ha adempiuto i suoi obblighi.

4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3 le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dal termine finale stabilito nel contratto per l'esecuzione delle azioni, gli incaricati di un'azione ai sensi dell'articolo 1 presentano alla Commissione e all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati previsti dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. Se la relazione è presentata dopo il termine di quattro mesi, viene trattenuto il 10 % del finanziamento comunitario per ciascun mese iniziato dopo la scadenza di detto termine.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

ALLEGATO

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 465/92 della Commissione, del 27 febbraio 1992, relativo alla realizzazione di azioni d'informazione sul valore nutritivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sui loro vantaggi per la salute, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare, nei termini prescritti, ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitata a mano contro ricevuta:

Stato membro Organismo competente Belgio Office national du lait

Rue Froissart 95-99

B-1040 Bruxelles Danimarca EF-Direktoratet

Frederiksborggade 18

DK-1360 Koebenhavn K Germania Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main Grecia Service for the management of agricultural products (UDAGEP)

5 Aharnonstreet

GR-Athens Francia Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)

2, rue Saint-Charles

F-75740 Paris Cedex 15 Irlanda Department of Agriculture Dairying Division

Floor 2

Centre Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2 Italia Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00198 Roma Lussemburgo Service technique de l'agriculture

16, route d'Esch

L-1470 Luxembourg Paesi Bassi Produktschap voor Zuivel,

Sir Winston Churchilllaan 275

NL-2288 EA Rijswijk (ZH) Regno Unito Intervention Board for Agricultural Produce

External Trade Division

Lancaster House

UK-Newcastle-Upon-Tyne

NE4 7YE Spagna Secretaría General de Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Paseo Infanta Isabel 1

E-28014 Madrid Portogallo Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Camilo Castelo

Branco, 45, 2o

P-1000 Lisboa

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