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Document 31992R0324
Commission Regulation ( EEC ) No 324/92 of 11 February 1992 amending Regulation ( EEC ) No 3701/91 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation ( EEC ) No 3667/91 for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91
Regolamento ( CEE ) n. 324/92 della Commissione, dell' 11 febbraio 1992, recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento ( CEE ) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
Regolamento ( CEE ) n. 324/92 della Commissione, dell' 11 febbraio 1992, recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento ( CEE ) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
GU L 35 del 12.2.1992, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento ( CEE ) n. 324/92 della Commissione, dell' 11 febbraio 1992, recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento ( CEE ) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 12/02/1992 pag. 0013 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 324/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (3), in particolare l'articolo 4, considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (5), stabilisce i prodotti per i quali debbono essere richiesti titoli d'importazione, fatte salve diverse disposizioni particolari; considerando che per una corretta gestione delle importazioni da effettuare nel quadro del contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate di cui al codice NC 0202 e al codice NC 0206 29 91, quale disciplinata delle norme applicative contenute nel regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione (6), non è opportuno limitare l'obbligo della richiesta di titoli d'importazione ad una sottovoce o a un gruppo di sottovoci della nomenclatura combinata e che è quindi necessario prevedere una disposizione particolare in merito; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 è aggiunto il seguente punto d): « d) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato sotto lo stesso trattino. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (5) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (6) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34. ALLEGATO - 0202 10 00, 0202 20 - 0202 30, 0206 29 91