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Document 31992R0319

    Regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo all' attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato a paesi dell' America latina, dell' Asia e del Mediterraneo

    GU L 35 del 12.2.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/319/oj

    31992R0319

    Regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo all' attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato a paesi dell' America latina, dell' Asia e del Mediterraneo

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 12/02/1992 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0040
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0040


    REGOLAMENTO (CEE) N. 319/92 DEL CONSIGLIO del 3 febbraio 1992 relativo all'attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario « EC Investment Partners » destinato a paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la Comunità attua una cooperazione tanto finanziaria e tecnica, quanto economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

    considerando che per potenziare tale cooperazione è opportuno, tra le altre iniziative, incentivare gli investimenti di reciproco interesse per le parti, più particolarmente quelli effettuati dalle piccole e medie imprese (PMI);

    considerando che il Consiglio ha raggiunto un consenso sull'importanza del ruolo del settore privato nel processo di sviluppo;

    considerando che joint-ventures e investimenti effettuati da imprese comunitarie nei paesi in via di sviluppo possono presentare taluni vantaggi per detti paesi tra cui il trasferimento di capitali, il know-how, l'occupazione, il trasferimento di formazioni e di capacità, una maggiore capacità di esportazione ed il soddisfacimento delle necessità locali;

    considerando che, a partire dal 1988, è stato realizzato un esperimento pilota triennale destinato a promuovere, attraverso un regime finanziario denominato « EC Investment Partners » (ECIP), la creazione di joint-ventures tra la Comunità e taluni paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

    considerando che il 18 dicembre 1990 il Consiglio ha approvato gli orientamenti riguardanti la nuova cooperazione da attuare a favore dell'America latina e dell'Asia, da un lato, e del Mediterraneo, dall'altro;

    considerando che, nonostante i risultati finora ottenuti che dimostrano un certo potenziale di questo strumento ai fini del conseguimento di detti obiettivi, è tuttavia necessario stabilirne esattamente la collocazione nella gamma degli strumenti della cooperazione con l'America latina, l'Asia e il Mediterraneo;

    considerando che, pertanto, è necessario rinnovare ed estendere l'impiego dello strumento per un periodo sperimentale di tre anni a partire dal 1o gennaio 1992, per confermare l'utilità di detto strumento e perfezionarne l'attuazione, onde poter sfruttare pienamente le possibilità di azioni di reciproco interesse nei paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

    considerando che è necessario promuovere la massima partecipazione possibile delle imprese di tutti gli Stati membri;

    considerando che è necessario promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri all'incentivazione degli investimenti nei paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo attraverso gli istituti finanziari specializzati nello sviluppo;

    considerando che è necessario definire gli obiettivi da conseguire e i criteri di funzionamento di tale strumento;

    considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La Comunità attua, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1992, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di reciproco interesse di operatori economici della Comunità, in particolare in forma di joint-ventures con operatori locali nei paesi beneficiari interessati.

    2. Considerate le loro possibilità e le rispettive esigenze, le PMI beneficeranno di una priorità nell'applicazione del regime, mentre le grandi imprese multinazionali ne saranno escluse.

    Articolo 2

    Lo strumento finanziario « EC Investment Partners » (ECIP) in seguito denominato « strumento », offre quattro tipi di agevolazioni per garantire il finanziamento:

    1) di azioni di individuazione di progetti e partner attraverso l'erogazione di sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo delle azioni, con un massimale fissato in ecu 100 000 (agevolazione n. 1);

    2) di studi di fattibilità e altre azioni di operatori economici che abbiano l'intenzione di creare joint-ventures o di investire attraverso anticipazioni senza interessi, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in ecu 250 000 (agevolazione n. 2);

    3) del fabbisogno di capitali di una joint-venture o di una società locale titolare di acccordi di licenza per coprire i rischi di investimenti tipici dei paesi in via di sviluppo mediante partecipazioni alla costituzione di fondi propri o mediante prestiti di partecipazione limitati al 20 % al massimo del capitale della joint-venture, con un massimale fissato in ecu 1 milione (agevolazione n. 3);

    4) della formazione e dell'assistenza tecnica o dell'assistenza alla gestione di una joint-venture esistente o in corso di costituzione o di una società locale titolare di accordi di licenza, attraverso anticipazioni senza interesse, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in ecu 250 000 (agevolazione n. 4).

    Gli importi accumulati delle agevolazioni nn. 2, 3 e 4 non possono essere superiori ad ecu 1 milione per uno stesso progetto.

    Articolo 3

    1. Previo parere del comitato di cui all'articolo 8, la Commissione sceglie gli istituti finanziari tra i seguenti organismi: banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti e enti di promozione degli investimenti.

    2. L'istituto finanziario che abbia presentato una proposta in base ai criteri definiti all'articolo 6 percepisce contributi secondo modalità che dovranno essere fissate dalla Commissione.

    Articolo 4

    1. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 1 di cui all'articolo 2, le richieste di finanziamento vengono presentate alla Commissione dall'istituto, dall'associazione o dall'ente che realizza l'azione di individuazione di partner e di progetti, direttamente o tramite un istituto finanziario.

    2. Per quanto riguarda le agevolazioni nn. 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2, le richieste possono essere presentate dalle imprese interessate solo tramite gli istituti finanziari definiti all'articolo 3. I fondi della Comunità sono chiesti dalle imprese partecipanti e ad esse erogati esclusivamente tramite l'istituto finanziario.

    3. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 2 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari e le imprese sono invitate a dividere il rischio del progetto; tuttavia, in caso di successo, il contributo della Comunità può superare il 50 % del costo.

    4. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità. Tale agevolazione è riservata, per quanto riguarda la Comunità, alle PMI; sono possibili eccezioni in casi specificatamente motivati e che abbiano particolare significato per la politica di sviluppo, quali ad esempio il trasferimento di tecnologie.

    5. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 4 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità.

    6. Gli accordi quadro firmati dalla Commissione con istituti finanziari prevedono espressamente l'esercizio di un potere di controllo da parte della Corte dei conti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 206 bis del trattato, sulle attività di detti istituti relative ai progetti finanziari a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    1. I contributi accordati a titolo dello strumento sono, a seconda dei casi e conformemente all'articolo 2, o sovvenzioni, o anticipazioni senza interessi, o partecipazioni per la costituzione di fondi propri, ovvero prestiti partecipativi.

    Le partecipazioni al capitale sono di norme acquisite dai mediatori finanziari a loro nome. Tuttavia, in casi eccezionali, e in particolare quando una partecipazione ai capitali a nome di un mediatore finanziario non sia possibile a causa della situazione giuridica in uno Stato membro della Comunità o in altri casi da determinare, la Commissione può incaricare un istituto finanziario di detenere una partecipazione a nome della Comunità.

    Le decisioni in materia commerciale, industriale, di investimenti e finanziaria delle joint-ventures istituite mediante lo strumento spettano esclusivamente a queste ultime.

    2. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 2 di cui all'articolo 2, le anticipazioni senza interessi sono rimborsate secondo modalità fissate dalla Commissione, fermo restando che le scadenze per il rimborso finale saranno il più possibile brevi e non supereranno in nessun caso cinque anni. Tali anticipazioni non sono rimborsabili qualora gli studi abbiano dato un risultato negativo.

    3. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3 di cui all'articolo 2, le partecipazioni acquisite grazie a questo strumento sono cedute, appena possibile, quando il progetto sia diventato economicamente redditizio e nel rispetto delle norme comunitarie di una buona gestione finanziaria.

    4. Il rimborso dei prestiti, l'acquisizione delle partecipazioni e il pagamento degli interessi e dividendi generano fondi rinnovabili che sono tenuti in deposito dai mediatori finanziari per conto della Comunità e sono gestiti conformemente ai criteri stabiliti dallo strumento e ai principi di sana gestione, sicurezza e redditività appropriata dell'investimento. Tali fondi sono assegnati alle operazioni dello strumento o fruttano interessi ai tassi del mercato e sono utilizzati in modo da limitare il ricorso ai fondi del bilancio generale delle Comunità europee per le operazioni dello strumento. Tutti gli averi detenuti da mediatori finanziari saranno riversati alla Comunità qualora il mediatore cessi di essere associato allo strumento o qualora lo strumento cessi di funzionare.

    Articolo 6

    1. La selezione dei progetti è effettuata dall'istituto finanziario, ovvero dalla Commissione e dall'istituto finanziario nel caso dell'agevolazione n. 1 di cui all'articolo 2, in funzione degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio e in base ai criteri seguenti:

    1) la prevista economicità dell'investimento e la qualità dei promotori;

    2) il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:

    - impatto sull'economia locale;

    - creazione di valore aggiunto;

    - creazione di posti di lavoro locali;

    - promozione di imprenditori locali;

    - trasferimento di tecnologie e di know-how e valorizzazione delle tecniche impiegate;

    - acquisizione di formazione e di capacità ad opera dei responsabili della gestione e del personale locale;

    - conseguenze per le donne;

    - creazione di posti di lavoro locali in condizioni che non si traducano in uno sfruttamento del personale impiegato;

    - impatto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti;

    - impatto sull'ambiente;

    - produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;

    - utilizzazione delle materie prime e delle risorse locali.

    2. La decisione finale di finanziamento è adottata dalla Commissione che verifica l'osservanza dei suddetti criteri e la compatibilità con le politiche comunitarie nei loro vari aspetti, nonché l'interesse reciproco della Comunità e del paese in via di sviluppo interessato.

    Articolo 7

    I paesi beneficiari sono i paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo che in passato hanno beneficiato di azioni comunitarie di cooperazione allo sviluppo o che hanno concluso accordi di cooperazione o di associazione regionali o bilaterali con la Comunità.

    Articolo 8

    1. La Commissione attua lo strumento conformemente al presente regolamento.

    2. Nell'esecuzione di questo incarico, la Commissione è assistita, secondo i casi, dal comitato istituito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 442/81 (3), oppure dal comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3973/86 (4).

    3. a) Secondo la procedura definita al paragrafo 4, il comitato:

    - sceglie i mediatori finanziari in base alla loro esperienza e alla loro capacità di preselezionare i progetti secondo i criteri definiti all'articolo 6;

    - adotta gli orientamenti in materia di partecipazione diretta;

    b) Inoltre, il comitato può esaminare, su iniziativa della Commissione o su richesta di uno dei propri membri, i problemi connessi con l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

    - informazioni relative ai progetti finanziati nell'anno precedente;

    - i termini di riferimento della valutazione indipendente prevista all'articolo 9;

    - qualsiasi altra informazione che la Commissione desideri presentargli.

    4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, lettera a), il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione. Ai fini dell'adozione delle decisioni che il Consiglio dovrà adottare su proposta della Commissione, il parere viene formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione. Al momento delle votazioni in sede di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se entro un termine di un mese a decorrere dal momento in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

    5. La gestione delle azioni svolte con i paesi del Mediterraneo a titolo dello strumento sarà affidata alla Banca europea per gli investimenti non appena quest'ultima dichiari di essere in grado di assumere tale compito.

    Articolo 9

    1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione di esecuzione relativa all'anno precedente, in particolare sui progetti selezionati, gli stanziamenti concessi ed i rimborsi al bilancio generale delle Comunità europee, compreso un estratto statistico annuale.

    2. Entro il 31 marzo 1994, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione indipendente dello strumento.

    3. Entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio invita la Corte dei conti a emettere un parere sull'applicazione dello strumento.

    Articolo 10

    Per permettere la continuazione dello strumento dopo il periodo sperimentale di tre anni, sarà necessaria una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, la quale tenga conto delle conclusioni della valutazione indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 464. (3) GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 5.

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