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Document 31992R0306

Regolamento (CEE) n. 306/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Tailandia, dell' Argentina e della Cina

GU L 32 del 8.2.1992, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/306/oj

31992R0306

Regolamento (CEE) n. 306/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Tailandia, dell' Argentina e della Cina

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 08/02/1992 pag. 0017 - 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 306/92 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1992 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Tailandia, dell'Argentina e della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1992, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti della categoria n. 37 (numero d'ordine 40.0370), originari della Tailandia, per quelli della categoria n. 65 (numero d'ordine 40.0650), originari dell'Argentina, e per quelli delle categorie n. 84 e 90 (numeri d'ordine 40.0840 e 40.0900), originari della Cina, i massimali individuali erano fissati rispettivamente a 386, 166, 3 e 15 t; che, alla data del 1o gennaio 1992, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1991 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti della Tailandia, per quanto riguarda la categoria n. 37, dell'Argentina, per quanto riguarda la categoria n. 65, e della Cina, per quanto riguarda le categorie 84 e 90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 febbraio 1992, le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci Origine (1) (2) (3) (4) (5) 40.0370 37 (tonnellate) 5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00 Tessuti di fibre artificiali in fiocco Tailandia 40.0370 (segue) 5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5803 90 50

ex 5905 00 70 40.0650 65 (tonnellate) 5606 00 10

ex 6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10 Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Argentina ex 6002 10 10

6002 20 10

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

ex 6002 30 10

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99 40.0840 84 (tonnellate) 6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali Cina 40.0900 90 (tonnellate) 5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90 Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

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