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Document 31992R0305

Regolamento (CEE) n. 305/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

GU L 32 del 8.2.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2004; abrog. impl. da 32004R1673

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/305/oj

31992R0305

Regolamento (CEE) n. 305/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 08/02/1992 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0133


REGOLAMENTO (CEE) N. 305/92 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione (3), stabilisce le norme di qualità per i kiwi;

considerando che alcune disposizioni sono diverse nelle varie lingue; che è pertanto opportuno uniformarle in tutti i testi del regolamento in esame;

considerando che, per uniformare le norme relative a questo frutto con le altre norme comunitarie relative agli ortofrutticoli, è opportuno prevedere alcune modifiche relative alla conservabilità, al calibro e alla calibratura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 410/90 è modificato come segue:

1) Nella parte II, « Disposizioni relative alla qualità », punto B, « Classificazione », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto i), « Categoria Extra », il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio. »;

b) al punto ii), « Categoria I », il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia sono ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino l'aspetto del prodotto, la qualità, la conservabilità o la presentazione nell'imballaggio:

- un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni);

- un lieve difetto di colorazione;

- difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2;

- un piccolo "segno di Hayward", simile a linee longitudinali e senza protuberanze. »;

c) nel punto iii), « Categoria II », terzo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« - diversi "segni di Hayward" più pronunciati, con una lieve protuberanza; ».

2) Nella parte III, « Disposizioni concernenti la calibratura », il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

« Il calibro è determinato dal peso dei frutti ».

3) La parte V, « Disposizioni concernenti la presentazione », è modificata come segue:

a) al punto A, « Omogeneità », il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il contenuto di ogni imballaggio deve essere uniforme e contenere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro. »;

b) al punto B, « Condizionamento », il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 22.

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