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Document 31992R0284

Regolamento (CEE) n. 284/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto Comunitàrio alle isole Canarie

GU L 31 del 7.2.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/284/oj

31992R0284

Regolamento (CEE) n. 284/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto Comunitàrio alle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 07/02/1992 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 284/92 DEL CONSIGLIO del 3 febbraio 1992 recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1911/91 (2), ha deciso di integrare le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e di estendere alle stesse l'insieme delle politiche comuni, procedendo gradualmente durante un periodo transitorio e senza pregiudicare le misure particolari intese ad ovviare ai condizionamenti specifici derivanti dalla lontananza e dall'insularità di queste regioni ultraperiferiche, nonché dal loro regime economico e fiscale storico;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 10 del regolamento citato, l'applicazione della politica agraria comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento; che detta applicazione deve inoltre essere accompagnata da misure specifiche inerenti alla produzione agricola delle isole Canarie;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) (3), ha definito gli orientamenti fondamentali degli interventi da attuare per tener conto delle peculiarità dell'arcipelago e dei condizionamenti cui si trova confrontato;

considerando che la predisposizione degli strumenti di una tale politica richiede sia una più approfondita conoscenza delle esigenze del mercato delle Canarie, anche per quanto concerne le produzioni locali e i tradizionali flussi commerciali, sia la definizione delle misure più adatte per sostenere e migliorare la produzione agricola delle isole, sviluppandone in particolare le produzioni tropicali;

considerando che l'ideazione e la messa a punto delle misure richiedono una collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali, in modo da raggiungere una complementarità fra tali misure e gli interventi attuati a livello nazionale e regionale;

considerando che la necessità di tener conto della specificità e dei condizionamenti sopra ricordati e di rispettare le esigenze della collaborazione non consente di applicare il 1o gennaio 1992 le misure che devono accompagnare l'introduzione della politica agraria comune dell'arcipelago; che occorre quindi rinviare tale applicazione al 1o luglio 1992 al più tardi;

considerando che è d'uopo rammentare che le disposizioni dell'atto di adesione relative all'applicazione della politica agraria comune nelle isole Canarie hanno effetto fino all'entrata in vigore del regime di approvvigionamento, eccezion fatta per quelle che disciplinano l'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie nelle altre parti della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1911/91 la data del 1o gennaio 1992 è sostituita dalla data del 1o luglio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Joao de Deus PINHEIRO

(1) Parere reso il 17 gennaio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

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