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Document 31992R0260
Commission Regulation ( EEC ) No 260/92 of 3 February 1992 amending Regulation ( EEC ) No 3029/90 as regards the grubbing up of mandarin trees
Regolamento ( CEE ) n. 260/92 della Commissione, del 3 febbraio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 3029/90 per quanto riguarda l' estirpazione di mandarineti
Regolamento ( CEE ) n. 260/92 della Commissione, del 3 febbraio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 3029/90 per quanto riguarda l' estirpazione di mandarineti
GU L 28 del 4.2.1992, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1993
Regolamento ( CEE ) n. 260/92 della Commissione, del 3 febbraio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 3029/90 per quanto riguarda l' estirpazione di mandarineti
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/1992 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 260/92 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3029/90 per quanto riguarda l'estirpazione di mandarineti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini (1), in particolare l'articolo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 3029/90 della Commissione (2) recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1196/90, definisce, in particolare, le superfici e gli alberi di mandarini che possono essere oggetto di operazioni di estirpazione contemplate dal regolamento (CEE) n. 1196/90; che, poiché il premio di estirpazione è fissato per ettaro, è opportuno, per ragioni di efficienza e di corretta gestione, concederlo esclusivamente ai frutteti di densità pari o superiore ad un limite minimo medio per azienda; considerando che, tenendo conto della natura delle disposizioni del presente regolamento, per evitare che siano presentate domande prima della sua entrata in vigore, è opportuno disporre che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3029/90, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il premio di estirpazione è concesso per l'estirpazione dei mandarineti con una superficie pari o superiore a 0,10 ha e con una densità media per azienda pari o superiore a 300 alberi per ettaro. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 55. (2) GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 13.