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Document 31992R0211

Regolamento (CEE) n. 211/92 della Commissione, del 30 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro di intervento per l'esportazione in Unione Sovietica

GU L 22 del 31.1.1992, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/211/oj

31992R0211

Regolamento (CEE) n. 211/92 della Commissione, del 30 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro di intervento per l'esportazione in Unione Sovietica

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 31/01/1992 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0112


REGOLAMENTO (CEE) N. 211/92 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro di intervento per l'esportazione in Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 863/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3265/91 (4), ha indetto una vendita speciale di burro di intervento da esportare in Unione Sovietica nell'ambito di una gara permamente fino al 30 novembre 1991; che, dati i mutamenti politici verificatisi recentemente in Unione Sovietica, in particolare l'indipendenza di varie Repubbliche, e in considerazione delle difficoltà che si riscontrano nei porti di destinazione da qualche tempo, è opportuno considerare che l'importazione nel territorio dell'ex Unione Sovietica sia effettuata al momento di arrivo della nave e del suo contenuto nel porto di destinazione, su certificazione rilasciata dalle competenti autorità; che la cauzione di destinazione potrà essere svincolata soltanto su presentazione di tutte le prove dell'avvenuta importazione e dell'immissione in consumo sul territorio dell'ex Unione Sovietica, previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 863/91 è aggiunto il seguente testo:

« in caso di trasporto del burro via mare, l'importazione si considera realizzata al momento dell'arrivo della nave nel porto di destinazione in uno dei paesi del territorio dell'ex Unione Sovietica. In tal caso, l'arrivo della nave che trasporta il burro anteriormente alla data del 1o gennaio 1992 deve essere certificato dalle competenti autorità statali, locali o regionali del luogo di importazione. Tuttavia, il burro può essere messo in consumo dopo la data dell'importazione; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle gare n. 8, 9 e 10. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11. (4) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 28. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

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