Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0054

    Direttiva 92/54/CEE del Consiglio del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)

    GU L 225 del 10.8.1992, p. 63–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogato e sostituito da 396L0096

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/54/oj

    31992L0054

    Direttiva 92/54/CEE del Consiglio del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)

    Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0063 - 0067
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0111
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0111


    DIRETTIVA 92/54/CEE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 77/143/CEE (4) prevede il regolare controllo tecnico per tutte le categorie di veicoli specificate nell'allegato I;

    considerando che la suddetta direttiva prevede l'adozione di direttive specifiche per il controllo delle norme relative agli elementi enumerati nell'allegato II, nonché l'istituzione di un comitato tecnico dei cui pareri la Commissione tiene conto prima di adottare disposizioni per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso;

    considerando che la maggior parte degli Stati membri ha adottato procedure di controllo per quanto riguarda le condizioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli industriali pesanti;

    considerando che numerosi Stati membri hanno adottato norme nazionali per il controllo dei veicoli leggeri, ivi comprese le autovetture private e che tali norme sono adeguate al sistema delineato nella presente direttiva;

    considerando che da una valutazione delle procedure di omologazione relative al controllo dei dispositivi di frenatura per tutti i tipi di veicoli risulta che tali procedure difficilmente possono essere applicate nell'ambito del controllo tecnico;

    considerando che il controllo da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbe essere relativamente semplice, rapido e poco costoso;

    considerando che, data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità, nella fase attuale si ritiene prematuro fissare i valori cui devono conformarsi l'efficienza dell'impianto di frenatura, la regolazione della pressione pneumatica, i tempi di riempimento del compressore, ecc., che il controllo deve essere finalizzato ad un accertamento, in base a criteri obiettivi, che il veicolo, all'atto dell'ispezione e caricato su strada nei limiti del suo peso lordo a pieno carico, è in grado di circolare in condizioni di sicurezza e affidabilità e che devono essere considerati conformi a tutti i veicoli in possesso dei requisiti tecnici fissati dalla direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (5);

    considerando che gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi non compresi nel campo d'applicazione della presente direttiva;

    considerando che gli Stati membri possono instaurare più rigorosi controlli o aumentarne la periodicità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato II della direttiva 77/143/CEE è modificato come segue:

    1) La nota introduttiva e le due colonne della voce 1 (dispositivi di frenatura) sono sostituite dal testo allegato alla presente direttiva.

    2) Dopo la voce 1 sopra le due colonne sono inseriti i seguenti titoli:

    VEICOLI DELLE

    CATEGORIE 1, 2, 3 e 4

    VEICOLI DELLE

    CATEGORIE 5 e 6

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Joachim FERREIRA DO AMARAL

    (1) GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 16.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 64.(4) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29).(5) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE della Commissione (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21).

    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro in questione.

    I controlli comtemplati nel presente allegato possono essere effettuati senza smontaggio dei componenti del veicolo.

    Qualora il veicolo presenti difetti riguardanti gli elementi sottoposti a controllo enumerati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

    VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

    1. DISPOSITIVI DI FRENATURA

    Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verterà sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto praticabile, ai requisiti tecnici di cui alla direttiva 71/320/CEE.

    Elementi da controllare

    Cause del difetto

    1.1.

    Stato meccanico e funzionamento

    1.1.1.

    Assi degli eccentrici dei freni/leva del freno

    - azionamento eccessivamente duro

    - usura del cuscinetto

    - usura eccessiva/gioco

    1.1.2.

    Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura

    - eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa

    - allentamento del freno reso difficile

    - superficie antisdrucciolo del pedale del freno manca, è mal mal fissata o consumata

    1.1.3.

    Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

    - il tempo di riempimento del compressore è troppo lungo per assicurare una frenatura efficace

    - insufficiente pressione aria/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo d'avvertimento (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)

    - perdita d'aria che causa considerevole caduta di pressione, o udibile rumore di perdite d'aria

    1.1.4.

    Indicatore di pressione, manometro dell'indicatore di pressione

    - funzionamento difettoso dell'indicatore di pressione o del manometro

    1.1.5.

    Valvola di controllo del freno a mano

    - fessurata o danneggiata, eccessiva usura

    - funzionamento difettoso della valvola di controllo

    - mancanza di affidabilità a livello dell'azionamento dell'alberino o della valvola

    - tenuta difettosa o perdite nel sistema, elementi di giunzione mal fissati

    - funzionamento insoddisfacente

    1.1.6.

    Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio

    - sistema di bloccaggio del freno a mano insufficiente

    - usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del meccanismo di bloccaggio

    - corsa troppo lunga, (cattiva regolazione)

    Elementi da controllare

    Cause del difetto

    1.1.7.

    Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico rapido, regolatori di pressione, ecc.)

    - danneggiate, tenuta insufficiente (perdite d'aria)

    - eccessivo efflusso di olio dal compressore

    - fissaggio o supporto difettoso

    - efflusso di liquido del freno idraulico

    1.1.8.

    Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio

    - rubinetti di isolamento o valvola a chiusura automatica difettosi

    - fissaggio o montaggio difettoso

    - tenuta insufficiente

    1.1.9.

    Accumulatore o serbatoio di pressione

    - danneggiato, corroso, tenuta insufficiente

    - dispositivo di spurgo inoperante

    - fissaggio inoperante o imperfetto

    1.1.10.

    Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

    - servofreno difettoso o inefficace

    - difettosità o mancanza di tenuta del cilindro principale del freno

    - cilindro principale del freno malsicuro

    - insufficiente quantità di liquido per freni

    - mancanza del cappuccio del serbatoio del cilindro principale

    - spia del liquido per freni illuminata o difettosa

    - cattivo funzionamento del segnale di avvertimento in caso di livello insufficiente del liquido

    1.1.11.

    Condotti rigidi dei freni

    - rischio di non funzionamento o di rottura

    - tenuta insufficiente (perdite) a livello dei condotti o dei giunti

    - danneggiamenti o eccessiva corrosione

    - cattiva installazione

    1.1.12.

    Tubi flessibili dei freni

    - rischio di non funzionamento o di rottura

    - danneggiamenti, punti di frizione, flessibili troppo corti o ritorti

    - tenuta insufficiente (perdite) a livello dei flessibili o dei giunti

    - eccessivo gonfiamento dei flessibili sotto pressione

    - porosità

    1.1.13.

    Guarnizioni dei freni

    - stato di avanzata usura

    - contaminazione (da olio, grassi)

    1.1.14.

    Tamburi dei freni, dischi dei freni

    - usura fortemente avanzata, forte graffiatura superficiale incrinature, fratture o altri difetti che compromettano la sicurezza

    - tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)

    - piatto fissato male

    1.1.15.

    Cavi dei freni, tiranteria

    - cavi danneggiati, flessione

    - usura o corrosione fortemente avanzata

    - mancanza di sicurezza a livello delle giunzioni di cavi o tiranti

    - fissazione dei cavi insufficiente

    - qualsiasi ostacolo al libero movimento del sistema frenante

    - movimento anormale della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

    1.1.16.

    Cilindri dei freni (ivi compresi i freni a molla e i cilindri idraulici)

    - fessurati o danneggiati

    - non stagni

    - montaggio difettoso

    - stato di avanzata corrosione

    - corsa eccessiva del cilindro

    - rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato

    Elementi da controllare

    Cause del difetto

    1.1.17.

    Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

    - giunzione difettosa

    - imperfetta regolazione

    - meccanismo grippato, non funzionante

    - mancante

    1.1.18.

    Dispositivi di regolazione automatica

    - movimento grippato o anormale a seguito di eccessiva usura o di imperfetta regolazione

    - funzionamento difettoso

    1.1.19.

    Freno di rallentamento (per i veicoli dotati di tale dispositivo)

    - cattivo montaggio o difetto degli accoppiatori

    - funzionamento diffettoso

    1.2.

    Prestazioni e efficienza del freno di servizio

    1.2.1.

    Prestazioni (graduale aumento fino allo sforzo massimo)

    - sforzo di frenatura inesistente o insufficiente su una o più ruote

    - sforzo di frenatura inesistente o insufficiente su una o più ruote

    - sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota (in caso di prova su strada, eccessiva deviazione del veicolo sottoposto a frenata)

    - frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

    - tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi delle ruote

    - fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura (tamburi o dischi ovalizzati)

    1.2.2.

    Efficienza

    - insufficiente, inferiore al minimo regolamentare

    1.3.

    Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso

    (se basato su sistema separato)

    1.3.1.

    Prestazioni

    - freno(i) inoperante(i) su un lato

    - sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota

    - frenatura non gradualmente variabile (blocco)

    - sistema di frenatura automatico non funzionante nel caso di rimorchi

    1.3.2.

    Efficienza

    - insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare

    1.4.

    Prestazioni ed efficienza del freno a mano

    (di stazionamento)

    1.4.1.

    Prestazioni

    - freno non funzionante su un lato

    1.4.2.

    Efficienza

    - insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare

    1.5.

    Prestazioni del sistema di rallentamento o del freno sullo scarico

    - efficacia non moderabile (sistema di rallentamento)

    - difettose

    1.6.

    Sistema antibloccaggio dei freni

    - cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza

    - difettoso.»

    Top