This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992L0036
Council Directive 92/36/EEC of 29 April 1992 amending, with regard to African horse sickness, Directive 90/426/EEC on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi
GU L 157 del 10.6.1992, pp. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; abrogato da 32016R0429
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 10/06/1992 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0135
DIRETTIVA 92/36/CEE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1992 che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 90/426/CEE (4) ha fissato le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi; che in essa sono stati fissati i limiti del territorio infettato dalla peste equina, nonché le norme applicabili agli Stati membri non indenni; considerando che la direttiva 92/35/CEE (5) ha stabilito le norme di controllo; che è pertanto necessario modificare la direttiva 90/426/CEE onde tener conto di queste disposizioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'articolo 5 della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1. Gli Stati membri non indenni da peste equina ai sensi dell'articolo 2, lettera f), possono spedire equidi in provenienza dalla parte di territorio considerata infetta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo soltanto alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo. 2. a) Una parte del territorio di uno Stato membro è considerata infetta da peste equina qualora: - nei due anni precedenti, prove cliniche, sierologiche (negli animali non vaccinati) e/o epidemiologiche abbiano permesso di accertare la presenza di peste equina, oppure - nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina. b) La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve essere composta almeno: - da una zona di protezione con un raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio; - da una zona di sorveglianza profonda almeno 50 km, che si estenda oltre i limiti della zona di protezione ed in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione. c) Le regole di controllo delle misure di lotta per i territori e le zone previsti alle lettere a) e b) nonché le relative deroghe sono precisate nella direttiva 92/35/CEE (6)(). d) Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati e identificati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 92/35/CEE. Nel documento di identificazione e/o sul certificato sanitario deve figurare chiaramente l'indicazione di tale vaccinazione. 3. Uno Stato membro può spedire dal territorio di cui al paragrafo 2, lettera b) soltanto equidi che soddisfino i requisiti seguenti: a) essere spediti unicamente in certi periodi dell'anno, in funzione dell'attività degli insetti vettori, da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 25; b) non presentare alcun segno clinico di peste equina il giorno dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1; c) - se non sono stati vaccinati contro la peste equina, devono aver subito, con una reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del complemento per la peste equina descritta all'allegato D, ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova deve essere effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione, - se sono stati vaccinati, la vaccinazione deve essere stata effettuata più di due mesi prima e devono aver subito la prova di fissazione descritta all'allegato D agli intervalli di cui sopra, senza che sia stato constatato un rialzo di anticorpi. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, la Commissione può, previo parere del comitato scientifico veterinario, riconoscere altri metodi di controllo; d) essere stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione; e) essere stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione. (7)() GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 19.» Articolo 2 Le decisioni 90/552/CEE (8), 90/553/CEE (9), 91/93/ CEE (10) e 92/101/CEE (11) della Commissione restano applicabili per le necessità della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 19 della direttiva 92/35/CEE le decisioni precitate possono essere modificate in vista dell'adeguamento del loro campo di applicazione alle disposizioni della presente direttiva o del loro adeguamento successivo all'evoluzione scientifica e tecnologica. Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 17.(2) Parere reso il 10 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.(5) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.(6) Decisione 90/552/CEE della Commissione, del 9 novembre 1990, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 38). Decisione modificata dalla Decisione 91/645/CEE (GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 43).(7) Decisione 90/553/CEE della Commissione, del 9 novembre 1990, che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina (GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 40).(8) Decisione 91/93/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1991, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 50 del 23. 2. 1991, pag. 27).(9) Decisione 92/101/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1992, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 46).