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Document 31992D0494

92/494/CEE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1992, relativa all' accettazione di un impegno offerto da un produttore nell' ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti "DRAM" (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e alla chiusura dell' inchiesta nei confronti di tale produttore

GU L 299 del 15.10.1992, pp. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/494/oj

31992D0494

92/494/CEE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1992, relativa all' accettazione di un impegno offerto da un produttore nell' ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti "DRAM" (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e alla chiusura dell' inchiesta nei confronti di tale produttore

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 15/10/1992 pag. 0043 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1992 relativa all'accettazione di un impegno offerto da un produttore nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti « DRAM » (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti di tale produttore (92/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 165/90 (2) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti « DRAM » (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone. Successivamente, con il regolamento (CEE) n. 2112/90 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3049/90 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di detti prodotti.

(2) In applicazione degli impegni offerti dai produttori interessati e accettati dalla Commissione, i prezzi di vendita nella Comunità delle DRAM da essi prodotte non scendono al di sotto di un determinato prezzo di riferimento che è considerato adeguato per eliminare in misura soddisfacente il pregiudizio notevole provocato alle società denunzianti. I prezzi di riferimento sono adeguati ogni tre mesi in base ad una formula contenuta nell'impegno e ai costi di produzione di tutte le imprese i cui impegni sono stati accettati.

II. PRODOTTO IN ESAME

(3) I prodotti in esame sono alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti « DRAM » (memorie dinamiche ad accesso casuale), definiti nel regolamento (CEE) n. 2112/90.

Le DRAM come prodotto finito sono classificate ai codici NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16 e 8542 11 18, mentre i wafer e le piastrine (chip) rientrano rispettivamente nei codici NC ex 8542 11 01 ed ex 8542 11 05; le piastre di memoria (moduli) sono classificate ai codici NC ex 8473 30 10 oppure ex 8548 00 00.

III. RIESAME

(4) Con avviso pubblicato il 25 febbraio 1992 (5), la Commissione, sentito il comitato consultivo e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha iniziato un riesame parziale del regolamento (CEE) n. 2112/90 per quanto riguarda le DRAM prodotte in Giappone dalla società Motorola Incorporated (Motorola).

(5) Nell'ambito dell'inchiesta la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del presente procedimento e ha svolto un'inchiesta presso la sede del seguente produttore in Giappone:

- Tohoku Semiconductor Corporation (TSC), Sendai, Giappone (una joint venture della Motorola e della Toshiba).

(6) Il periodo dell'inchiesta relativa al riesame parziale era compreso tra il 1o luglio 1991 e il 31 dicembre 1991.

IV. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(7) Dall'inchiesta è emerso che la Motorola ha avviato la produzione commerciale di DRAM in Giappone nel quadro della joint venture TSC nell'ottobre 1988, ovvero dopo il periodo dell'inchiesta iniziale (1o aprile 1986-31 marzo 1987). È stato inoltre accertato che nell'ambito della joint venture la capacità di produzione disponibile è assegnata in parti uguali alle società partecipanti, secondo le rispettive esigenze di produzione, in base a regolari proiezioni.

(8) Dall'inchiesta è inoltre emerso che nel periodo di riferimento del presente procedimento di riesame la Motorola non ha esportato nella Comunità le DRAM prodotte nell'ambito della joint venture TSC.

(9) È stato infine accertato che il valore normale relativo al produttore interessato non è inferiore al prezzo di riferimento dell'impegno calcolato per gli altri produttori giapponesi nel periodo dell'inchiesta.

(10) Non è stato ritenuto opportuno svolgere una nuova inchiesta relativa al pregiudizio, tanto più che le parti interessate non ne hanno fatto richiesta.

V. IMPEGNI

(11) In base ai risultati dell'inchiesta si ritiene opportuno che la Commissione accetti l'offerta di impegno presentata dalla Motorola, che è identica a quella di altri produttori giapponesi. Una decisione diversa sarebbe discriminatoria nei confronti della Motorola oppure degli altri produttori giapponesi.

(12) I denunzianti e la Motorola sono stati informati in merito ai principali fatti e considerazioni, in particolare per quanto riguarda il calcolo del valore normale, in base ai quali la Commissione intendeva accettare l'impegno offerto dalla Motorola e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(13) A questo proposito non è stata presentata alcuna osservazione.

(14) Qualora il produttore interessato ritirasse l'impegno o la Commissione avesse motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, quest'ultima, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, potrebbe istituire immediatamente un dazio provvisorio in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta svolta nell'ambito del presente procedimento di riesame. Il Consiglio potrebbe in seguito istituire un dazio definitivo in base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta.

(15) Il comitato consultivo è stato sentito in merito all'accettazione dell'impegno offerto e non ha sollevato obiezioni.

(16) Dato che il presente riesame si riferisce unicamente alla situazione di un produttore giapponese, le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 165/90 e dal regolamento (CEE) n. 2112/90 non sono modificate o confermate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e resta pertanto invariata la data di scadenza ai sensi di tale disposizione,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla Motorola incorporated nell'ambito del procedimento antidumping relativo ad alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti « DRAM » (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone.

L'accettazione ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2967/92 del Consiglio (6) che modifica il regolamento (CEE) n. 2112/90.

Articolo 2

L'inchiesta avviata nell'ambito del procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti della Motorola incorporated. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1992. Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 193 del 25. 7. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 16. (5) GU n. C 50 del 25. 2. 1992, pag. 3. (6) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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