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Document 31992D0312
92/312/EEC, Euratom, ECSC: Commission Decision of 21 May 1992 adjusting the weightings applicable from 1 December 1991 to the remuneration of officials of the European Communities serving in non-member countries
92/312/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1ºdicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
92/312/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1ºdicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
GU L 163 del 17.6.1992, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
92/312/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1ºdicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0025 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 1992 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o dicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (92/312/CEE, Euratom, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X, considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio (3) sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio; considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto; considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1o dicembre 1991 taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, DECIDE: Articolo unico Con efficacia dal 1o dicembre 1991 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3. (4) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Sedi di servizio Coefficienti correttori con efficacia al 1o dicembre 1991 Algeria 68,5900000 Brasile 47,9000000 Bulgaria 31,7200000 Etiopia 97,7800000 Gambia 63,7900000 Giamaica 42,4300000 Guinea 103,4500000 Guinea Bissau 35,1100000 Iugoslavia 97,4700000 Sierra Leone 62,3500000 Turchia 58,2400000 Uganda 43,2800000 Uruguay 88,7300000 Zaire 38,7500000