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Document 31991R3902

Regolamento ( CEE ) n. 3902/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca ( 1992 )

GU L 370 del 31.12.1991, pp. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3902/oj

31991R3902

Regolamento ( CEE ) n. 3902/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca ( 1992 )

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di detti pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1992 per le sardine congelate e dal 1o aprile al 31 dicembre 1992 per gli altri prodotti, applicando dazi variabili secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni reali constatate; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi durante i periodi, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Codici Taric

>SPAZIO PER TABELLA>

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