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Document 31991R3869

REGOLAMENTO (CEE) N. 3869/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che fissa l' ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1992

GU L 363 del 31.12.1991, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3869/oj

31991R3869

REGOLAMENTO (CEE) N. 3869/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che fissa l' ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0025 - 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 3869/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 11,

considerando che il premio dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;

considerando che l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati, nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del livello indicato all'articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3796/81, né superare l'importo delle spese tecniche di trasformazione o di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1992 al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di pesca 1992, l'ammontare del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3796/81 è fissato come segue:

a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati: 82 ECU/t, b) filettatura, congelamento e conservazione: 145 ECU/t.

2. Gli Stati membri riducono a concorrenza debita gli importi suindicati qualora venisse superato il limite del 50 % del livello stabilito all'articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.

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