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Document 31991R3799

REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune applicabili a taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

GU L 357 del 28.12.1991, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3799/oj

31991R3799

REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante sospensione temporanea dei dazi all' importazione della tariffa doganale comune applicabili a taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco ottenuti per via umida -

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 28/12/1991 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune applicabili a taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una consultazione ha avuto luogo con gli Stati Uniti d'America nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio a norma dell'articolo XXIII, con l'obiettivo di consolidare i dazi all'importazione dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco;

considerando che, in seguito alla suddetta consultazione, occorre sospendere la riscossione dei dazi all'importazione delle merci descritte nell'articolo 1 del presente regolamento, e ciò per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riscossione dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune relativa ai prodotti descritti qui appresso è sospesa dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991:

ex 2309 90 31 Miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, inferiore o uguale a 40 % in peso

ex 2309 90 41 Miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida aventi tenore di amido, calcolato sulla sostanza secca, inferiore o uguale a 28 % in peso, e di proteine inferiore o uguale a 40 % in peso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

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