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Document 31991R3796

REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

GU L 357 del 28.12.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3796/oj

31991R3796

REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, la percentuale di cui all' articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l' aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori -

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 28/12/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione di un premio supplementare, subordinato a determinate condizioni;

considerando che, per la campagna 1991/1992, occorre fissare la « considerevole percentuale » del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto di contratti con le associazioni di produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 260 dell'atto di adesione, il Portogallo ha concluso la prima tappa, che deve essere pertanto fissata una percentuale unica per tutta la Comunità; che, data la funzione importante svolta dalle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene praticata tale coltura, è opportuno aumentare, per la campagna sopra citata, la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata, per tutta la Comunità, all'80 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

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