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Document 31991R3784
Commission Regulation (EEC) No 3784/91 of 19 December 1991 concerning the stopping of fishing for common sole by vessels flying the flag of the Netherlands
REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
GU L 356 del 24.12.1991, p. 62–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi -
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0062 - 0062
REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2381/91 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1991; considerando che, ai fini all'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 dicembre 1991; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1991. La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 7 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 2.