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Document 31991R3771

REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

GU L 356 del 24.12.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3771/oj

31991R3771

REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0239


REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3718/90 (5), l'esperienza induce a rendere più flessibili le condizioni specifiche di rilascio dei titoli per l'importazione dei prodotti nell'ambito di tale regime; che una proroga della validità dei titoli d'importazione deve inoltre contribuire ad un ritmo più regolare degli scambi sull'arco di un anno;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 prevede che l'immissione in libera pratica dei quantitativi di conserve di funghi coltivati originarie della Repubblica popolare cinese, della Corea del Sud e di Taiwan è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità, che figurano nell'allegato IV del suddetto regolamento; che la Corea del Sud e Taiwan hanno autorizzato un nuovo organismo competente; che occorre pertanto modificare il suddetto allegato;

considerando che per motivi di chiarezza è opportuno abrogare tutte le disposizioni che non sono più applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi originari della Cina, della Corea del Sud e di Taiwan è subordinata alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione (*).

2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato d'origine sono indicate nell'allegato III.

(*) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8. »

2) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89, i titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono validi durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/89. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno considerato. »

3) L'allegato III è abrogato.

4) L'allegato IV è sostituito dal seguente testo:

« ALLEGATO III

Le competenti autorità cui è fatto riferimento all'articolo 4 del presente regolamento sono le seguenti:

per la Repubblica popolare cinese:

- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongquing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdokng Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;

per la Corea del Sud:

- Korean Chamber of Commerce and industry;

per Taiwan:

- T'ai-wan Canners Association. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 158 del 22. 6. 1990, pag. 34. (5) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 51.

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