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Document 31991R3560

REGOLAMENTO (CEE) N. 3560/91 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d' applicazione delle misure d' intervento nel settore delle carni

GU L 336 del 7.12.1991, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/09/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3560/oj

31991R3560

REGOLAMENTO (CEE) N. 3560/91 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d' applicazione delle misure d' intervento nel settore delle carni -

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 07/12/1991 pag. 0028 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 3560/91 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2457/91 (4), ha previsto in particolare le modalità di acquisto all'intervento;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rafforzare le disposizioni relative al controllo dei prodotti conferiti all'intervento; che a questo scopo è necessario rifiutare partite di cui una frazione significativa non soddisfa le condizioni di accettazione;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) autorizza la presentazione dei prodotti all'intervento nella forma dei tagli effettuati conformemente all'allegato III; che in questo caso è necessario esigere che detti tagli vengano effettuati nelle condizioni di prosciugamento richieste al punto 5 del suddetto allegato per le carcasse e le mezzene; che è opportuno, di conseguenza, precisare le disposizioni relative al taglio in quarti anteriori e quarti posteriori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dai nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti:

« 3. L'accettazione dei prodotti consegnati è subordinata alla verifica da parte dell'organismo d'intervento che i prodotti in questione sono conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento.

Se il quantitativo dei prodotti respinti è superiore al 20 % della partita consegnata, tutta la partita viene rifiutata.

4. Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato. »

2) All'articolo 13, il paragrafo 4 diventa paragrafo 5.

3) All'allegato III, paragrafo 2, lettere c) e d), il testo del primo trattino viene sostituito dal testo seguente:

« - taglio della carcassa dopo prosciugamento effettuato nelle condizioni di cui al punto 5. »

4) All'allegato III, paragrafo 5, l'espressione « i prodotti di cui al paragrafo 1 » viene sostituita dall'espressione « i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dalla prima aggiudicazione nel mese di dicembre. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 6.

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