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Document 31991R3508
Commission Regulation (EEC) No 3508/91 of 3 December 1991 amending Regulation (EEC) No 3815/90 laying down detailed rules for the application of the supplementary mechanism to trade in certain beef and veal products intended for Portugal
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/91 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/91 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo
GU L 333 del 4.12.1991, pp. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/91 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo -
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 04/12/1991 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/91 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 251 e 252, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91 (2), ha fissato, per il 1991, a 3 000 t il massimale indicativo di importazione in Portogallo di carni congelate in provenienza dagli altri paesi della Comunità; considerando che, per quanto riguarda le carni congelate, la Commissione ha sospeso in via provvisoria, con il regolamento (CEE) n. 3046/91 (3), il rilascio dei titoli MCS quale misura conservativa; che, dato l'andamento prevedibile del mercato portoghese, appare giustificato aumentare in via definitiva il massimale indicativo fissato per il 1991; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3815/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30. (2) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 25. ALLEGATO Gruppi Codice NC Designazione delle merci Massimali indicativi per il 1991 1 ex 0102 90 Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi) 12 000 2 0201 10 0201 20 - carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate 3 0201 30 - carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellate equivalente peso carcassa) 32 500 4 0202 10 0202 20 - carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate 5 0202 30 - carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in tonnellate equivalente peso carcassa) 3 300