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Document 31991R3378

    Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

    GU L 319 del 21.11.1991, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrogato da 32005R1898

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3378/oj

    31991R3378

    Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1991 pag. 0040 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0164
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0164


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/91 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1991 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

    visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativi ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/91 (4), in particolare l'articolo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (6), dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, per tener conto delle esigenze di tali vendite e per garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

    considerando che i quantitativi di burro delle attuali scorte pubbliche sono tali da indurre ad avvalersi di tutte le possibilità di smercio esistenti sul mercato di taluni paesi terzi, senza tuttavia perturbare il mercato mondiale;

    considerando che è pertanto opportuno mettere a disposizione degli operatori taluni quantitativi di burro provenienti dalle scorte pubbliche e procedere a gare, per fissare in particolare i prezzi minimi di vendita nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalle Comunità; che si devono inoltre adottare alcune misure intese ad evitare che il burro venduto nel quadro del presente regolamento possa essere messo in libera circolazione nella Comunità;

    considerando che, per ampliare la gamma delle possibilità di vendita su determinati mercati internazionali, è necessario disporre che detto burro possa essere esportato tal quale o trasformato;

    considerando che gli operatori possono acquistare tale burro in tutta la Comunità; che si devono, di conseguenza, adattare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

    considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per esigenza di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3278/91 (8); che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

    considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino anteriormente al 1o settembre 1990.

    2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato tal quale oppure previa trasformazione.

    Articolo 2

    1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara permanente, garantita da ognuno degli organismi d'intervento per i relativi quantitativi di burro detenuto.

    2. L'organismo di intervento pubblica un bando di gara, indicando in particolare:

    a) i quantitativi di burro messi in vendita,

    b) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

    3. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo di intervento può provvedere ad altre pubblicazioni.

    Articolo 3

    1. Nel periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento effettua gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

    2. Il termine per la presentazione delle offerte per ognuna delle gare particolari scade il secondo e il quarto martedì di ogni mese, alle ore 12, escluso il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

    Articolo 4

    1. L'organismo di intervento aggiorna e tiene a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro oggetto della gara, con i quantitativi corrispondenti. L'organismo di intervento effettua inoltre regolarmente, secondo le modalità indicate nel bando di gara di cui all'articolo 2, la pubblicazione di detto elenco aggiornato.

    2. L'organismo di intervento adotta le misure necessarie per consentire agli interessati di analizzare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni del burro messo in vendita.

    Articolo 5

    1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo di intervento per raccomandata o con ogni mezzo di telecomunicazione scritta.

    2. Nell'offerta devono essere indicati:

    a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

    b) il quantitativo totale richiesto,

    c) la prevista destinazione del burro, precisando i quantitativi che saranno esportati tal quali oppure previa trasformazione,

    d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, escluse le tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso in ecu,

    e) i depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro,

    f) i quantitativi richiesti negli altri Stati membri.

    3. L'offerta è valida soltanto se:

    a) riguarda un quantitativo minimo di 500 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri Stati membri,

    b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente ad esportare il burro attribuitogli tal quale entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, oppure trasformato entro il termine indicato all'articolo 10, paragrafo 5;

    c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 6, per la gara particolare di cui trattasi.

    4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.

    Articolo 6

    1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 10 ecu per tonnellata.

    2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

    Tuttavia, se l'offerta precisa che il burro è trasformato in burro concentrato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata l'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da questo Stato membro, il quale rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c). In tal caso, l'organismo d'intervento interessato informa l'autorità competente dell'altro Stato membro se sia necessario procedere allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

    Articolo 7

    1. In base alle offerte pervenute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede a fissare un prezzo minimo di vendita per il burro destinato a essere esportato tal quale e un prezzo minimo di vendita per il burro destinato a essere esportato previa trasformazione. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Qualora, prendendo in considerazione varie offerte che indichino, per lo stesso deposito, gli stessi prezzi o comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo, si superi il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

    Si può decidere di non dar seguito alla gara.

    2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, sono fissati:

    a) l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro tal quale entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3 o previa trasformazione entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

    b) il coefficiente relativo agli importi compensativi monetari eventualmente applicabili al burro venduto.

    3. La conversione, in moneta nazionale, dei prezzi minimi di cui al paragrafo 1, dei prezzi che gli aggiudicatari dovranno pagare e dell'importo delle cauzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è effettuata applicando il tasso di conversione agricolo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare.

    4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

    5. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

    6. L'organismo di intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati:

    a) quantitativo per il quale la cauzione è stata costituita;

    b) deposito frigorifero in cui il quantitativo è immagazzinato;

    c) la data limite per il prelievo.

    Articolo 8

    1. L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro che gli è stato venduto, entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare in questione.

    Il prelievo del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t.

    Salvo casi di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, l'aggiudicatario dovrà sostenere le spese di magazzinaggio del burro a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

    2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, entro il termine di cui al paragrafo 1, prima del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta e costituisce la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La cauzione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

    Tuttavia, se l'offerta precisa che il burro è trasformato in burro concentrato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata l'offerta, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può essere costituita presso l'autorità competente designata da questo Stato membro. In tal caso, l'organismo d'intervento interessato informa l'autorità competente dell'altro Stato membro se sia necessario procedere allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

    Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui al primo comma entro il termine fissato, oltre a subire la perdita della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, vedrà annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.

    Articolo 9

    1. Il burro destinato all'esportazione tal quale è consegnato dall'organismo di intervento in imballaggi recanti, in lettere ben visibili e leggibili, almeno una delle seguenti diciture:

    - Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;

    - Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 3378/91;

    - Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;

    - Voytyro poy proorizetai na exachthei vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3378/91·

    - Butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;

    - Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;

    - Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3378/91;

    - Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 3378/91;

    - Manteiga destinada à exportaçao em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91.

    2. Il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato nel suo imballaggio d'origine oppure previo condizionamento in un altro imballaggio. In caso di ricondizionamento, occorre indicare sul nuovo imballaggio in caratteri chiaramente visibili e leggibili almeno una delle diciture di cui al paragrafo 1.

    3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire, nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare in questione.

    Articolo 10

    1. Il burro venduto conformemente al presente regolamento può essere esportato previa trasformazione.

    2. In tal caso l'offerta deve:

    - precisare il quantitativo di burro venduto che sarà trasformato,

    - contenere l'impegno di indicare alle autorità competenti, prima del prelievo del burro, le imprese nelle quali avverrà la trasformazione, riconosciute a tal fine, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (9), dallo Stato membro nel cui territorio avrà luogo la trasformazione.

    3. Il burro è consegnato dall'organismo di intervento in imballaggi recanti almeno una delle seguenti diciture, in lettere ben visibili e leggibili:

    - Mantequilla destinada a la transformación (Reglamento (CEE) no 3378/91);

    - Smoer til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3378/91);

    - Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 3378/91);

    - Voytyro poy proorizetai gia metapoiisi (Kanonismos (EOK) arith. 3378/91);

    - Butter for processing (Regulation (EEC) No 3378/91);

    - Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) no 3378/91);

    - Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 3378/91);

    - Boter voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 3378/91);

    - Manteiga destinada à transformaçao (Regulamento (CEE) no 3378/91).

    4. Tutto il quantitativo di burro di cui al paragrafo 2, primo trattino, è trasformato nelle imprese di cui al secondo trattino dello stesso paragrafo, in un prodotto avente tenore, in peso, di grassi lattici superiore al 99,5 %; con 122,1 kg di burro utilizzato si devono ottenere 100 kg di burro concentrato.

    Il burro trasformato di cui al primo comma è esportato dopo essere stato riconfezionato in imballaggi recanti almeno una delle seguenti diciture, in caratteri ben visibili e leggibili:

    - Mantequilla concentrada destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;

    - Koncentreret smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 3378/91;

    - Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;

    - Sympyknomeno voytyro poy proorizetai na exachthei vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3378/91;

    - Concentrated butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;

    - Beurre concentré destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;

    - Burro concentrato destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3378/91;

    - Boterconcentraat voor uitvoer op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91;

    - Manteiga concentrada destinada à exportaçao em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91;

    5. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro conformemente al presente articolo, deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato trasformato nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare in questione.

    6. Dal momento del prelievo del burro fino al momento dell'esportazione del prodotto finito, il burro di cui all'articolo 9 ed il prodotto trasformato conformente ai paragrafi 4 e 5 sono posti sotto controllo doganale o sottoposti ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

    Articolo 11

    La competente autorità dello Stato membro sul territorio del quale sono effettuate le operazioni di trasformazione e di ricondizionamento di cui all'articolo 10 provvede al controllo di dette operazioni.

    Le spese di controllo sono a carico dell'operatore interessato.

    Articolo 12

    1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

    Tuttavia, se sono fornite le prove nei 18 mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione.

    2. Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10) si applicano salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

    Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle riportate nell'allegato, parte 1, punto 113 e parte II, punto 40 del regolamento (CEE) n. 569/88.

    Articolo 13

    1. Nella parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, intitolata « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », è aggiunto il seguente punto 113, con relativa nota:

    « 113. Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni (113).

    (113) GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40. »

    2. Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, intitolata « Altri prodotti: prodotti destinati all'utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I », è aggiunto il seguente punto 40, con relativa nota:

    « 40. Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni (40):

    a) per la spedizione del burro destinato alla trasformazione:

    - casella 104:

    - destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 3378/91];

    - til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];

    - zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];

    - proorizomeno gia metapoiisi kai gia metepeita exagogi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];

    - intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91];

    - destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];

    - destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];

    - bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91];

    - destinada à transformaçao e à exportaçao posterior [Regulamento (CEE) no 3378/91];

    - casella 106:

    termine ultimo per il prelievo del burro;

    b) per l'esportazione del prodotto finito:

    - casella 104:

    - Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) no 3378/91];

    - Koncentreret smoer bestemt til eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];

    - zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];

    - Sympyknomeno voytyro proorizomeno gia exagogi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];

    - Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91];

    - Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];

    - Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];

    - Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91];

    - Manteiga concentrada destinada à exportaçao [Regulamento (CEE) no 3378/91];

    - casella 106:

    - termine ultimo per il prelievo del burro,

    - peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di prodotto finito indicato nella casella 103.

    (40) GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40. »

    Articolo 14

    1. Per il burro venduto in forza del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione, né si applicano gli importi compensativi « adesione ». Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto in forza del presente regolamento sono moltiplicati per il coefficiente stabilito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

    2. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione e eventualmente l'esemplare di controllo T5 sono completati dalla dicitura seguente:

    « Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3378/91];

    Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3378/91];

    Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];

    Choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];

    Without refund [Regulation (EEC) No 3378/91];

    Sans restitution [Règlement (CEE) no 3378/91];

    Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3378/91];

    Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3378/91];

    Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 3378/91]. ».

    Articolo 15

    Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di burro:

    - oggetto di un contratto di vendita,

    - ritirati,

    - trasformati,

    in virtù del presente regolamento.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 49. (9) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (10) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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