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Document 31991R3340
Commission Regulation (EEC) No 3340/91 of 15 November 1991 amending Regulation (EEC) No 3007/84 laying down detailed rules for the application of the premium for producers of sheepmeat
REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/91 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine
REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/91 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine
GU L 316 del 16.11.1991, pp. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/91 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine -
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 16/11/1991 pag. 0024 - 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/91 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che le modalità della concessione di tale premio sono state stabilite con il regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3107/91 (4), il quale prevede, fra l'altro, gli obblighi che incombono al beneficiario del premio e le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi; che, per quanto riguarda la data dalla quale decorre il periodo minimo di permanenza degli animali e il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo, il suddetto regolamento ha stabilito disposizioni particolari da applicare negli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione dei movimenti del patrimonio ovino; considerando che l'esperienza finora acquisita dimostra che l'efficacia del controllo in detti Stati membri può essere migliorata allineando le suddette disposizioni su quelle applicabili negli altri Stati membri; che è quindi opportuno prevedere, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 2, lo stesso periodo minimo di permanenza degli animali per tutti gli Stati membri; che è inoltre opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, al fine di prevedere che, negli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione, almeno il 50 % delle ispezioni in loco siano effettuate nel periodo di detenzione stabilito; considerando che la definizione dei dati che devono essere inseriti nei sistemi di registrazione dei movimenti del patrimonio bovino consente di rendere questi sistemi più rispondenti alle esigenze di controllo; considerando che ispezioni senza preavviso possono contribuire a migliorare l'insieme dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 3007/84; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è così modificato: 1. All'articolo 2 il secondo comma è soppresso. 2. All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il testo del primo comma è completato come segue: « Di norma, le ispezioni sono effettuate senza preavviso. » 3. All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Tuttavia, gli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione permanente dei movimenti del patrimonio ovino effettuano almeno il 50 % delle necessarie ispezioni minime in loco, durante il periodo di cento giorni di permanenza obbligatoria delle greggi nell'azienda. Il sistema di registrazione è tale da riflettere in permanenza e con chiarezza la situazione reale del patrimonio ovino. Esso comprende in particolare le seguenti indicazioni: - data del parto e numero delle femmine montate per la prima volta; - data degli acquisti di pecore e/o capre con indicazione del numero e del venditore, oppure del luogo di acquisto in caso di vendite all'asta; - data delle vendite di pecore e/o capre con indicazione del numero e dell'acquirente oppure del luogo di vendita in caso di vendite all'asta; - casi di forza maggiore e eventi naturali che hanno determinato una riduzione del patrimonio ovino e/o caprino, con indicazione della data e del numero di animali colpiti. Gli Stati membri interessati informano la Commissione delle disposizioni nazionali adottate a tal uopo. In tali Stati membri la concessione del premio è subordinata alla tenuta di un registro, da parte del produttore, che consenta di mettere in atto il sistema permanente di registrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dalla campagna 1992; tuttavia l'articolo 1, punto 1 si applica a decorrere dalla campagna 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (4) GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 16.