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Document 31991R3307

REGOLAMENTO (CEE) N. 3307/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione in ordine ai codici NC ex 1102 e ex 1103

GU L 313 del 14.11.1991, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3307/oj

31991R3307

REGOLAMENTO (CEE) N. 3307/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione in ordine ai codici NC ex 1102 e ex 1103 -

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 14/11/1991 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 3307/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione in ordine ai codici NC ex 1102 e ex 1103

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/91 (4), ha stabilito la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli;

considerando che a fini di semplificazione e alla luce dell'esperienza acquisita si ravvisa l'opportunità di ripartire l'attuale codice del prodotto 1102 10 00 600 nonché di raggruppare in un unico codice i prodotti di cui alle sottovoci 1103 11 10 100 e 1003 11 10 200 per le semole e semolini di frumento duro, nonché le sottovoci 1103 11 90 100 e 1103 11 90 900 per le semole e i semolini di frumento tenero e di frumento segalato; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La descrizione dei codici NC ex 1002 e ex 1103 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, di cui al settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, è sostituita da quella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 38.

ALLEGATO

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto « ex 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 1102 10 00 Farina di segala: avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 1 400 mg/100 g 1102 10 00 500 avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g 1102 10 00 700 avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g 1102 10 00 900 ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di cereali: Semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): 1103 11 10 di frumento (grano) duro: avente un tenore in ceneri compreso tra 0 e 1 300 mg/100 g: semole con un tasso di passaggio in un setaccio con maglie dell'apertura di 0,160 mm inferiore al 10 %, in peso 1103 11 10 200 altri 1103 11 10 400 avente tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g 1103 11 10 900 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta: avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g 1103 11 90 200 avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g 1103 11 90 800 »

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