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Document 31991R3293

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 novembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 22 (numero d' ordine 40.0220) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 312 del 13.11.1991, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3293/oj

31991R3293

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 novembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 22 (numero d' ordine 40.0220) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 13/11/1991 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 22 (numero d'ordine 40.0220) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione, non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 22 (numero d'ordine 40.0220) originari delle Filippine il massimale è fissato a 649 t; che alla data del 26 agosto 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 novembre 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari delle Filippine:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0220 22

(tonnellate) 5508 10 11

5508 10 19

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00 Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

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