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Document 31991R3287
Commission Regulation (EEC) No 3287/91 of 11 November 1991 determining for the Member States the estimated loss of income and the estimated level of the premium payable per ewe and per female goat and fixing the second half-yearly advance for the 1991 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 novembre 1991 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l' ammontare del secondo acconto semestrale per la campagna 1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 novembre 1991 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l' ammontare del secondo acconto semestrale per la campagna 1991
GU L 310 del 12.11.1991, pp. 12–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 novembre 1991 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l' ammontare del secondo acconto semestrale per la campagna 1991 -
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 12/11/1991 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1991 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l'ammontare del secondo acconto semestrale per la campagna 1991 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (4); che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (5), che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (6); considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato; considerando che, secondo l'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora e per regione concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, in via transitoria per la campagna di commercializzazione 1991, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1991, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che, per la regione 1, la perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente erogati e di quelli previsti per il resto della campagna 1991, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 4 dell'articolo 24 dello stesso regolamento; che l'articolo 23, paragrafo 4 fissa, sempre per la campagna 1991, l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina e per femmina della specie ovina diverse dalla pecora ammessa a beneficiare del premio al 70 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti; considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (senza aver detratto l'incidenza del premio variabile) e della zona Irlanda-Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti che esprimono la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce detti agnelli, vengono progressivamente conglobati in una perdita di reddito unica e in coefficienti unici, proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna; considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna 1991 la Grecia è stata autorizzata ad applicare il regime previsto dall'articolo 22, paragrafo 6 del medesimo; che occorre pertanto prevedere che, a richiesta degli interessati, i produttori greci possono beneficiare di un premio per pecora di importo pari a quello versato nella regione 2 ai produttori di agnelli pesanti, a condizione che i beneficiari abbiano provato, in modo giudicato satisfattorio dalle autorità competenti, che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non sono stati macellati prima di aver raggiunto i due mesi di età; che, ai sensi dello stesso paragrafo, per la campagna 1991 può essere concesso in Grecia un premio per capra, di importo pari all'80 % del premio pagabile per pecora nella regione 2 ai produttori di agnelli pesanti, a condizione che i beneficiari abbiano provato, in modo giudicato satisfattorio dalle autorità competenti, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non sono stati macellati prima di aver raggiunto l'età di due mesi; considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3546/90 della Commissione (7), relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991; considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3107/91 (9), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ecu; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1991, si stima una differenza nelle seguenti regioni: (in ecu/100 kg) Regione Differenza 1 182,774 2 129,280 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 163,319 - Grecia 8,995 Articolo 2 1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente: (in ecu) Regione Importo stimato del premio pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 15,592 10,914 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 26,131 18,292 - Resto della regione 2 20,685 14,480 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 20,685 20,685 - Grecia (altre pecore) 0,899 0,629 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue: (in ecu) Regione Acconto del premio per pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 4,678 3,274 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 7,839 5,488 - Resto della regione 2 6,206 4,344 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 6,206 6,206 - Grecia (altre pecore) - - Articolo 3 1. L'importo del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/68 è il seguente: (in ecu) Regione Importo stimato del premio pagabile per capra 2 Resto della regione 2 14,480 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 16,548 - Grecia (altre femmine) 0,719 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: (in ecu) Regione Acconto del premio pagabile per capra 2 Resto della regione 2 4,344 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3013/89] 4,964 - Grecia (altre femmine) - Articolo 4 1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente: (in ecu) Regione Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio 1 10,914 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1, è fissato come segue: (in ecu) Regione Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio 1 3,274 Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (7) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 23. (8) GU n. L 283 del 10. 10. 1984, pag. 28. (9) GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 16.