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Document 31991R3163

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/91 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d' Israele (1991/1992)

GU L 300 del 31.10.1991, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3163/oj

31991R3163

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/91 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d' Israele (1991/1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 31/10/1991 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/91 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d'Israele (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede, all'articolo 1, l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 9 500 t di meloni del codice NC ex 0807 10 90, originari d'Israele (periodo 1o novembre - 31 maggio);

considerando che, entro i limiti di questo contingente tariffario, il dazio doganale è progressivamente abolito negli stessi periodi e secondo gli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, nei limiti di tale contingente tariffario, la Spagna e il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (2); che è opportuno quindi aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo 1o novembre 1991 - 31 maggio 1992;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o novembre 1991 al 31 maggio 1992 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di meloni originari d'Israele è sospeso ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine Codice NC (a) Designazione delle merci Periodo Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.1329 ex 0807 10 90 Meloni 1. 11. 1991 31. 5. 1992 9 500 - dall'1. 11 al 31. 12. 1991: 4,9 - dall'1. 1 al 31. 5. 1992: 3,9

(a) Codici Taric:

09.1329 ex 0807 10 90 0807 10 90 (*) 12 0807 10 90 (*) 13 0807 10 90 (*) 14 0807 10 90 (*) 23 0807 10 90 (*) 24 0807 10 90 (*) 31 0807 10 90 (*) 33 0807 10 90 (*) 34 0807 10 90 (*) 43 0807 10 90 (*) 44

Nei limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo del volume contingentale lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. M. RITZEN

(1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

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