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Document 31991R3125

REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/91 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 recante modifica dei massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 4026/89 nel quadro del meccanismo complementare per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

GU L 296 del 26.10.1991, pp. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3125/oj

31991R3125

REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/91 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 recante modifica dei massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 4026/89 nel quadro del meccanismo complementare per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine -

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 26/10/1991 pag. 0030 - 0031


REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/91 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 recante modifica dei massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 4026/89 nel quadro del meccanismo complementare per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91 (2), ha fissato, per il quarto trimestre del 1991, rispettivamente a 30 000 capi e a 6 000 t i massimali indicativi all'importazione in Spagna di animali vivi e di carni fresche o refrigerate provenienti dalla Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2932/91 (3) la Commissione ha sospeso in via provvisoria il rilascio di titoli MCS per gli animali vivi quale misura cautelare; che, alla luce dell'andamento previsto del mercato spagnolo, appare giustificato aumentare, con provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, il massimale indicativo fissato per il quarto trimestre del 1991;

considerando che, per garantire l'approvvigionamento del mercato spagnolo, appare altresì giustificato un aumento del massimale indicativo per le carni fresche e refrigerate fissato per il quarto trimestre del 1991 per gli animali vivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4026/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62. (2) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 278 del 5. 10. 1991, pag. 18.

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