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Document 31991R3074

REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/91 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria consecutiva alla loro trasformazione

GU L 290 del 22.10.1991, pp. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3074/oj

31991R3074

REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/91 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria consecutiva alla loro trasformazione -

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 22/10/1991 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/91 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1991 che fissa, per la campagna 1991/1992, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria consecutiva alla loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato vigente nei periodi di forti ritiri dal mercato; che i ritiri dal mercato di quantità considerevoli avvengono per le arance nel periodo gennaio-aprile, per i mandarini in gennaio e febbraio, per i mandarini satsuma in novembre e dicembre e per le clementine in dicembre e gennaio; che per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, i prezzi di ritiro da prendere in considerazione sono quelli vigenti per questi Stati membri per la campagna in corso;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria per le arance non può superare la differenza fra il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ed i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, la compensazione finanziaria per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine è fissata, per la trasformazione in succo, ad un livello tale che per ciascuno dei prodotti suindicati l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance tenuto conto delle differenze nella resa di succo;

considerando che occorre precisare il regime applicabile in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto raccolto in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992 i prezzi minimi da versare ai produttori che consegnano all'industria arance, mandarini, mandarini satsuma o clementine in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, sono i seguenti:

(ECU/100 kg netti)

Prodotti Spagna Portogallo Altri Stati membri Arance 13,16 12,02 14,13 Mandarini 11,69 14,26 14,26 Satsuma 6,54 6,54 6,54 Clementine 11,44 11,44 11,44

Tali prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1991/1992, la compensazione finanziaria concessa ai trasformatori dopo la trasformazione delle arance, dei mandarini, delle clementine o dei mandarini satsuma conferiti in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, è la seguente:

(ECU/100 kg netti)

Prodotti Spagna Portogallo Altri Stati membri Arance 10,33 9,19 11,3 Mandarini 9,57 12,14 12,14 Satsuma 4,42 4,42 4,42 Clementine 9,32 9,32 9,32

I montanti sopra fissati per i satsuma e le clementine sono ugualmente applicabili per la trasformazione di questi prodotti in segmenti in scatola.

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Si applicano il prezzo minimo e la compensazione finanziaria in vigore nello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

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